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Sentenza

Sentenza n. 1315/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia della determinazione della responsabile dell’Area 3 del Comune di Costa Volpino in data 25/05/2026 n°202 di indizione della procedura di affidamento diretto dell’incarico per la progettazione P.E.F.E. ed esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori e la contabilità finale e di contestuale affidamento dell’incarico al Raggruppamento temporaneo di professionisti fra Aretéstudio Architetti associati Claudio Poli ed Eleonora Molina e l’ing. Dario Catalini; nonché gli atti ad essa conseguenti, preordinati o connessi.

Giustizia amministrativa202600623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del 25 maggio 2026 di indizione della procedura e contestuale affidamento diretto, per € 133.857,38 oneri compresi, dell'incarico di progettazione, sicurezza, direzione lavori e contabilità finale dei lavori per il Waterfront dell'area spondale del lago d'Iseo a un raggruppamento temporaneo composto da uno studio di architettura e da un ingegnere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un ingegnere operante nel settore della progettazione di opere civili ha impugnato l'affidamento diretto disposto dal Comune di Costa Volpino a favore di un RTP per le attività tecniche relative alla realizzazione del Waterfront dell'area spondale del lago d'Iseo, contestando anche la determinazione di indizione e affidamento congiunto. Ha dedotto: 1) che dalla piattaforma Sintel e dalla determinazione risultava un'offerta presentata dal solo studio di architettura, in forma singola, sicché l'incarico sarebbe stato affidato a un soggetto diverso dall'offerente; ha inoltre sostenuto che il mandato al mandatario del RTP non era contenuto in scrittura privata autenticata e che, in mancanza, l'offerta avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti i componenti; 2) la violazione del principio di rotazione, poiché allo studio erano già stati affidati direttamente, nel 2025, due incarichi inerenti al medesimo progetto, uno per il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (€ 6.344,00) e uno per la documentazione relativa alla verifica dell'interesse culturale (€ 7.800 oltre oneri), mentre la costituzione del RTP con un professionista che non aveva ricevuto incarichi non avrebbe potuto eludere la rotazione; 3) la contraddittorietà della procedura e la mancata consultazione di più operatori, in ragione dei richiami contenuti nel disciplinare e nella determinazione all'art. 108, comma 10, del d.lgs. 36/2023 e alla scelta dell'offerta migliore. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo anche la strumentalità del ricorso rispetto a un'altra controversia. Il TAR ha svolto istruttoria sul numero e sulla natura degli incarichi affidati negli ultimi tre anni, sulla composizione e costituzione del RTP, sulla presentazione dell'offerta e sullo stato del contratto. È emerso che l'accordo di RTP era del 19 maggio 2026; allo studio erano stati affidati tre incarichi inerenti al Waterfront nel triennio, compreso quello impugnato, mentre l'ingegnere aveva ricevuto solo l'incarico contestato; il Comune aveva affidato complessivamente 34 incarichi di progettazione e direzione lavori nel medesimo periodo.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione e interesse: l'operatore economico del settore è legittimato a contestare un affidamento diretto senza gara, e gli ulteriori interessi eventualmente perseguiti o la circostanza che il ricorso riguardi le concrete modalità dell'affidamento non escludono l'interesse a rimuovere l'aggiudicazione. Ha respinto il primo motivo: l'indicazione sulla piattaforma Sintel della partecipazione in forma singola era un errore materiale riconoscibile, superato dalla documentazione riferibile al RTP; l'accordo di raggruppamento e l'offerta, entrambi del 19 maggio 2026, potevano essere coordinati logicamente e non risultava provato che il mandato fosse successivo all'offerta. Quanto alla mancata autenticazione del mandato richiesta dall'art. 68, comma 6, d.lgs. 36/2023, la formalità tutela la certezza della provenienza e la serietà dell'offerta nell'interesse della stazione appaltante, ma la sua omissione non determina nullità; può giustificare l'esclusione solo quando generi incertezza sull'attribuzione o sulla serietà dell'offerta. In assenza di tale incertezza, anche perché il mandato e la composizione del RTP risultavano dalla documentazione successiva, è applicabile il soccorso istruttorio. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: la rotazione va valutata considerando numero e arco temporale degli affidamenti ai componenti e al raggruppamento, insieme alla qualità e alle ragioni della reiterazione. Nel caso concreto la continuità degli incarichi allo studio riguardava lo stesso progetto e risultava giustificata dalle conoscenze ed esperienze maturate, funzionali al risultato; il componente ingegnere non aveva ricevuto altri incarichi nel triennio. La costituzione del RTP non azzera il computo degli incarichi, ma i dati istruttori non dimostravano una posizione di privilegio lesiva della concorrenza. Inoltre il Comune non si era vincolato a una gara informale o alla consultazione di più operatori: la procedura era stata qualificata come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la particolarità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Inoltre il Comune non si è mai vincolato a effettuare una gara informale, in quanto la procedura è sempre stata qualificata come affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 36 del 2023, quindi anche senza consultazione di più operatori economici.

    L'affidamento diretto previsto dall'art. 50 non comporta, di per sé, l'obbligo di consultare più operatori economici; nel caso esaminato l'amministrazione non si era autovincolata a una gara informale.

  • art. 49 d.lgs. 36/2023

    Deve quindi valutarsi, sotto il profilo quantitativo, il numero degli incarichi attribuiti (quando si tratti di un raggruppamento temporaneo, ai componenti e al raggruppamento come tale) e l’arco temporale in cui gli incarichi sono stati assegnati ai medesimi soggetti. Al dato numerico deve però essere affiancata una valutazione qualitativa, per stabilire se la reiterazione degli incarichi configuri una posizione di privilegio, in violazione del principio di concorrenza, o se trovi giustificazione in ragioni oggettive.

    La rotazione richiede una valutazione complessiva, quantitativa e qualitativa, che consideri numero, arco temporale e destinatari degli incarichi, nonché l'eventuale posizione di privilegio o le ragioni oggettive della continuità.

  • art. 68, comma 6, d.lgs. 36/2023

    La mancata autenticazione, pertanto, può essere contestata dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara solo quando vi sia incertezza sulla riferibilità dell’offerta o sulla sua serietà. Al di fuori di queste situazioni, si espande l’area di legittima e doverosa applicazione del soccorso istruttorio.

    La mancanza di autenticazione del mandato del raggruppamento non comporta automaticamente l'esclusione: rileva se crea incertezza sulla riferibilità o serietà dell'offerta; altrimenti può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Del resto, un’interpretazione formalistica della disposizione in questione non sarebbe coerente con i principi del risultato e della fiducia, di cui, rispettivamente, all’art. 1 e all’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 36 del 2023.

    Il principio del risultato orienta l'interpretazione delle regole sulle forme del mandato in senso non formalistico, quando non sussistano incertezze sull'offerta e sulla composizione del raggruppamento.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Del resto, un’interpretazione formalistica della disposizione in questione non sarebbe coerente con i principi del risultato e della fiducia, di cui, rispettivamente, all’art. 1 e all’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 36 del 2023.

    Il principio della fiducia concorre a escludere un'applicazione meramente formalistica della disciplina del mandato, quando la documentazione consenta di identificare con certezza i componenti del raggruppamento e la riferibilità dell'offerta.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 22 settembre 2026 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione con avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    All’esito è intervenuta l’ordinanza n. 991 del 14 luglio 2026 che, rilevata la tardività del deposito documentale del Comune, avvenuto in violazione del termine di cui all’art. 55 comma 5 cpa, come rilevato dal difensore di parte ricorrente, ha concesso il termine a difesa richiesto, al fine di poter legittimamente acquisire al processo quanto tardivamente depositato dal Comune.

    Il deposito documentale tardivo rispetto al termine processuale è stato rilevato dal giudice; per consentire il contraddittorio sull'acquisizione, è stato concesso alla controparte un termine a difesa.

Massime di principio

  • L'operatore economico che opera nel settore di mercato cui appartiene il contratto è legittimato e interessato a impugnare un affidamento diretto non preceduto da gara, anche se non è stato selezionato né interpellato; può dedurre censure rivolte alle concrete modalità dell'affidamento quando esse siano funzionali alla rimozione dell'aggiudicazione.
  • La violazione del principio di rotazione va accertata considerando, in termini quantitativi, il numero degli incarichi affidati, il periodo di riferimento e i soggetti beneficiari, inclusi i componenti del raggruppamento; occorre inoltre una valutazione qualitativa sulla possibile creazione di una posizione di privilegio e sulle ragioni oggettive della continuità degli affidamenti.
  • La costituzione di un raggruppamento temporaneo non azzera il computo degli incarichi precedenti dei suoi componenti; tuttavia, la continuità di affidamenti relativi allo stesso progetto può essere giustificata dalle conoscenze e dall'esperienza maturate, se funzionale al risultato e non tale da creare una posizione di privilegio anticoncorrenziale.
  • L'omessa autenticazione del mandato del raggruppamento non determina automaticamente la nullità o l'esclusione: la stazione appaltante può escludere l'offerente quando l'omissione generi incertezza sulla provenienza o sulla serietà dell'offerta; in mancanza di tale incertezza, è possibile ricorrere al soccorso istruttorio.
  • In una procedura di affidamento diretto, l'indicazione erronea della modalità di partecipazione in forma singola è superabile quando la documentazione complessiva, compresa quella riferita al raggruppamento, consenta di individuare con certezza l'offerente e la composizione del RTP.
  • L'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023 non impone di per sé la consultazione di una pluralità di operatori; tale obbligo non sussiste quando l'amministrazione non abbia autovincolato la procedura a una gara informale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipi di precauzione e prevenzione

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