Cassazione Civile, Ordinanza n. 09973/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2007, con cui l'Ufficio aveva determinato un reddito d'impresa di euro 152.000 in assenza di dichiarazione dei redditi. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che, non essendo stata contestata la qualifica di ASD, spettasse all'Ufficio provare che l'ente svolgesse solo attività commerciale e che potesse applicarsi il regime agevolato della l. n. 398/1991; aveva inoltre rilevato che l'Ufficio non aveva chiesto in subordine la rideterminazione forfetaria del reddito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 398/1991 e 2697 c.c., per avere la CTR invertito l'onere della prova, attribuendo rilievo alla sola qualificazione formale di associazione sportiva dilettantistica e non alla necessità che fosse la contribuente, rimasta priva di dichiarazione dei redditi, a dimostrare i presupposti dell'agevolazione; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per asserita motivazione mancante o apparente della sentenza d'appello, che avrebbe annullato integralmente l'avviso senza procedere a una rideterminazione forfetaria del reddito, pur in assenza di domanda espressa dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto infondata la censura di nullità per motivazione apparente, perché la sentenza della CTR esprimeva un nucleo di autonoma valutazione sufficiente a superare il minimo costituzionale della motivazione. Ha invece ritenuto fondato il motivo sull'onere della prova, affermando che il regime agevolato di cui alla l. n. 398/1991 presuppone, oltre ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, anche la presentazione della dichiarazione dei redditi; in mancanza di tale dichiarazione non è possibile determinare il reddito forfetario e viene meno il presupposto per il riconoscimento dell'agevolazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 398/1991
Individua le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro che abbiano svolto anche attività commerciale tra i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato, entro il limite dei proventi commerciali previsto dalla legge.
art. 2 l. n. 398/1991
Stabilisce gli effetti contabili e fiscali dell'opzione per il regime agevolato e, al comma 5, prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile mediante coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali.
art. 1 D.P.R. n. 600/1973
ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi
La dichiarazione dei redditi è un obbligo generale e, nel contesto del regime agevolato, costituisce presupposto indispensabile per il suo riconoscimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato per affermare che la CTR ha erroneamente ripartito l'onere probatorio in relazione ai presupposti del regime agevolato.
art. 112 c.p.c.
È stato invocato per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia nella decisione della CTR, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse nulla.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio processuale posta a fondamento del secondo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Il regime fiscale agevolato riconosciuto alle associazioni sportive dilettantistiche richiede non solo il possesso formale della qualifica soggettiva e il rispetto dei limiti di ricavi, ma anche l'adempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; in mancanza, non è possibile applicare la determinazione forfetaria del reddito.
- Quando una sentenza, pur sintetica, consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non ricorre il vizio di motivazione apparente né la nullità della decisione.
- Nel giudizio tributario, la parte che invoca un'agevolazione fiscale deve allegare e provare i presupposti applicativi della disciplina agevolativa, non potendo la sola qualificazione formale del soggetto bastare a fondare il beneficio.
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi impedisce la ricostruzione del reddito secondo il regime forfetario previsto dalla legge e comporta il venir meno del trattamento agevolato.
- La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda o sull'appello con una motivazione che consenta di individuare la ratio della statuizione.
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