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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 860 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Imposta di registro - Obbligatorietà del Contraddittorio - Introduzione di nuovi limiti per la riqualificazione giuridica - Disposizioni novative e non meramente interpretative - Efficacia retroattiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità o l'invalidità di atti impositivi per mancato esperimento del contraddittorio previsto dalla legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018) in sede di riqualificazione giuridica degli atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro. Sostiene quindi che, non essendosi osservato il nuovo obbligo procedurale, la notifica o l'atto impositivo debbano considerarsi viziati.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la previsione dell'obbligatorietà del contraddittorio introdotta dalla l. n.205/2017 sia norma novativa, poiché introduce nuovi limiti e condizioni per la riqualificazione giuridica delle fattispecie rilevanti ai fini dell'imposta di registro, e pertanto non ha efficacia retroattiva. Inoltre, se l'atto è effettivamente pervenuto e portato a conoscenza dell'interessato, non può essere dichiarata nullità della notifica: l'elemento essenziale è la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. Ne consegue il rigetto della doglianza di nullità basata sulla retroattività del nuovo obbligo del contraddittorio; pertanto l'Erario/resistente prevale.

Norme richiamate

  • l. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)

    La disposizione che ha introdotto l'obbligatorietà del contraddittorio in materia di imposta di registro è stata qualificata come norma novativa rispetto all'ordinamento previgente e, in quanto tale, non retroattiva. Impone obblighi procedurali per il futuro ma non annulla validità degli atti precedenti che hanno comunque raggiunto la conoscenza del destinatario.

  • Cass. n. 8619/2018

    Giurisprudenza richiamata a supporto del principio per cui l'obbligo del contraddittorio introdotto dalla legge n.205/2017 non opera retroattivamente; conferma l'orientamento secondo cui la novazione normativa non travolge atti che hanno già prodotto effetti comunicativi nei confronti del destinatario.

Massime di principio

  • Le disposizioni che introducono nuovi limiti e condizioni per la qualificazione giuridica di fatti imponibili sono novative e, salvo che la legge preveda espressamente diversamente, non operano retroattivamente.
  • Se un atto impositivo o notificazione è effettivamente portato a conoscenza dell'interessato, la mera mancata applicazione di una norma introdotta successivamente non determina automaticamente la nullità dell'atto.
  • Per contestare la validità di una notifica o di un atto per violazione del contraddittorio introdotto da legge successiva, il ricorrente deve dimostrare l'effettiva applicabilità retroattiva della norma o l'inesistenza della sua conoscenza dell'atto; in mancanza, la contestazione è destinata a essere respinta.
  • Nei procedimenti futuri, per gli atti formati dopo l'entrata in vigore della norma novativa, l'amministrazione deve rispettare l'obbligo di contraddittorio ove previsto, pena possibili vizi dell'atto.
  • È utile verificare sempre la data di formazione/ notifica dell'atto rispetto alla data di entrata in vigore della norma innovativa per stabilire se il nuovo regime procedurale sia applicabile.

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