Cassazione Penale, Sentenza n. 1079/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (pena di 2 anni e pene accessorie per 5 anni) deducendo, in sintesi: (1) nullità del decreto di citazione e degli atti consequenziali per omessa/notifica irregolare al difensore tramite PEC (due tentativi andati "mancata consegna" e nessun deposito in cancelleria ai sensi dell'art.16 comma 6 d.l. 179/2012); (2) violazione dell'art.601 comma 3 c.p.p. per mancato rispetto del termine minimo di comparizione di 20 giorni; (3) vizi di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza degli elementi della bancarotta fraudolenta, sulla qualificazione del fatto (bancarotta semplice vs fraudolenta) e sulla determinazione della pena accessoria ex art.216 l. fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la notifica del decreto di citazione mediante PEC è risultata "mancata consegna" in due occasioni senza elementi che indichino cause imputabili al destinatario e senza il deposito in cancelleria previsto dall'art.16 comma 6 d.l. n.179/2012; perciò la comunicazione non si è perfezionata correttamente. Per tale vizio processuale la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello. Poiché il primo motivo è stato accolto, la Corte non ha esaminato i restanti motivi sostanziali e di pena.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, decreto-legge 16 ottobre 2012, n. 179 (conv. con mod.)
"Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario."
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando la notifica via PEC risulta impossibile per cause attribuibili al destinatario (es. casella piena), la notificazione può perfezionarsi mediante deposito in cancelleria; in mancanza di tale deposito e senza che la mancata consegna sia addebitabile al destinatario, la notifica è irregolare e comporta nullità degli atti conseguenti.
art. 178 lett. c) e art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamate come norme che tutelano il diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato; la violazione delle regole di notifica collegate a tali norme può integrare nullità quando venga compromessa l'effettiva partecipazione della difesa.
art. 601 comma 3 cod. proc. pen.
Norma sul termine minimo di comparizione (20 giorni) per l'imputato: la sua violazione può rendere nulla la citazione; nel caso di specie il motivo è stato dedotto ma non esaminato nel merito perché la Corte ha accolto il vizio della notifica.
D.L. n.85/2005 e legge 22 febbraio 2014 n.24
Norme e interventi che hanno equiparato la PEC, anche in ambito processuale, a modalità di notificazione equiparata alla raccomandata con ricevuta; la Corte però sottolinea che l'efficacia della PEC dipende anche dalle regole operative e dalla possibilità del deposito in cancelleria se la mancata consegna è imputabile al destinatario.
art. 20 comma 5, d.m. 21 febbraio 2011 n. 44
Il decreto impone al gestore/utente della casella PEC un servizio automatico di avviso di imminente saturazione della casella: ciò giustifica l'assegnazione di responsabilità al destinatario quando la mancata consegna è dovuta a saturazione dello spazio disco, rendendo possibile il perfezionamento mediante deposito in cancelleria.
Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017 (Mariani e altro)
Giurisprudenza di legittimità citata a sostegno del principio secondo cui la mancata consegna per cause imputabili al destinatario (es. casella PEC piena) consente il perfezionamento della notifica mediante deposito in cancelleria; il principio è stato richiamato per distinguere le ipotesi in cui la mancata consegna è o non è a carico del destinatario.
Sezioni Unite, sentenza n.24630/2015
Precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa in tema di garanzie di difesa e correttezza della rappresentanza processuale: utile a sottolineare l'importanza della regolarità delle notifiche al difensore per la validità del contraddittorio.
art. 216 ultimo comma legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alla determinazione delle pene accessorie in caso di reato fallimentare; la Corte non si è pronunciata nel merito rispetto a questa questione, essendo stata annullata la sentenza per vizi processuali.
Massime di principio
- La notifica via PEC è valida e parificata alla raccomandata, ma se la consegna risulta "mancata" occorre verificare se la causa sia imputabile al destinatario; se lo è, la notificazione può perfezionarsi mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.16 comma 6 d.l. 179/2012.
- Se la procura/autorità giudiziaria non deposita l'atto in cancelleria quando la mancata consegna PEC è dovuta al destinatario, la notifica è viziata e può determinare la nullità degli atti successivi e l'annullamento della sentenza.
- Il difensore ha l'obbligo operativo di mantenere disponibile la propria casella PEC (anche per effetto del d.m. 44/2011); l'eventuale saturazione imputabile al difensore giustifica il perfezionamento tramite deposito in cancelleria, ma richiede prova del deposito ove effettuato.
- Le questioni procedurali inerenti la regolarità delle notifiche e il rispetto dei termini di comparizione (es. 20 giorni) sono rilevanti e, se fondate, prevalgono sull'esame del merito; una pronuncia favorevole al ricorrente per vizi processuali comporta in genere il rinvio per nuovo giudizio.
- In caso di notifica via PEC risultata fallita, le parti interessate dovrebbero tempestivamente contestare il vizio e documentare l'assenza di cause imputabili al destinatario; la cancelleria dovrà documentare eventuali depositi per regolarizzare la notifica.
- Quando si valuti la regolarità di una notifica elettronica, è essenziale acquisire le attestazioni tecniche di consegna/mancata consegna e verificare chi fosse responsabile (sistema mittente, sistema destinatario o errori di indirizzo).
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