Cassazione Penale, Sentenza n. 34759/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava vizi di motivazione e violazioni di legge penale e processuale: 1) uso, ai fini della condanna, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., nonostante la persona offesa risultasse "irreperibile" senza che fossero effettuate ricerche adeguate; si denunciava violazione dell'art. 6 CEDU e del principio di formazione dibattimentale della prova; 2) violazione degli artt. 512 bis, 526 c.1-bis e 495 c.2 c.p.p. per la mancata concreta ricerca dell'offeso residente all'estero; 3) vizio di motivazione nella valutazione complessiva delle prove, con svalutazione dei testi della difesa e valorizzazione solo delle dichiarazioni predibattimentali; 4) errata qualificazione dell'aggravante per uso di arma/strumento atto ad offendere (si trattava, secondo la difesa, di un semplice bastone metallico non utilizzato per offendere).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: la Corte di merito ha correttamente valorizzato anche la testimonianza diretta (teste Ravera) quale elemento autonomo e di riscontro che consente di utilizzare le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; i presupposti per l'applicazione dell'art. 512 (imprevedibilità e infruttuosità della ricerca) sono stati adeguatamente considerati dal giudice di merito. Il terzo motivo (valutazione della prova) è inammissibile in cassazione perché attiene al merito della valutazione e non a profili di legittimità. Il quarto motivo è ritenuto infondato: la Corte territoriale ha correttamente applicato l'aggravante per l'uso di uno strumento dalle caratteristiche atte ad offendere, anche se non usato per arrecare lesioni dirette. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione e l'utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini quando la persona che le ha rese risulti irreperibile; la Corte ha ritenuto che i presupposti (imprevedibilità e infruttuosa ricerca) fossero adeguatamente valutati dal giudice di merito e che tali dichiarazioni possano integrarsi con testimonianze autonome per fondare la decisione.
art. 512 bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma rilevante per il regime probatorio delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione difensiva non dimostrasse un vizio tale da inficiare la valutazione compiuta dal giudice di merito.
art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen.
Riferito nei motivi di ricorso in relazione a formalità dell'assunzione delle dichiarazioni e della reperibilità dell'offeso; la Corte ha ritenuto che i profili dedotti non dimostrassero l'illegittimità della valutazione di merito.
art. 495 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di escussione e reperibilità dei testi; la Corte ha valutato che non sussistessero vizi tali da travolgere la decisione di merito.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa per richiedere il rispetto del diritto a un equo processo e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'orientamento della Corte EDU (Al-Khawaja, Schatschaachwili) non fosse applicato in modo da determinare l'annullamento, atteso che vi era una testimonianza autonoma e motivazione sufficiente sul punto.
art. 111 Cost.
Richiamato come principio della formazione dibattimentale della prova; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla deroga prevista dall'art. 512 c.p.p. dato il contesto fattuale e le risultanze probatorie.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma (determinata in euro 3.000) alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. quando la persona che le ha rese è risultata irreperibile e il giudice di merito documenta l'imprevedibilità e l'infruttuosa ricerca; la presenza di testimonianze dirette indipendenti rafforza la legittimità di tale utilizzo.
- Le doglianze che attengono alla valutazione comparativa e plausibilità delle prove (ossia la valutazione del merito probatorio) sono difficilmente decisorie in Cassazione, perché rilevano come valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.
- L'invocazione della giurisprudenza della Corte EDU (art. 6 CEDU) può essere efficace se dimostra un concreto vulnus al contraddittorio o all'affidabilità della prova cartolare; in mancanza di elementi che rendano la prova manifestamente inidonea, la Corte di legittimità tende a rispettare la valutazione del merito.
- Per l'aggravante correlata all'uso di uno strumento atto ad offendere, non è necessario che lo strumento abbia causato effettivamente lesioni: è sufficiente che le sue caratteristiche e l'uso nel contesto dimostrino la pericolosità e la capacità di intimidire o vincere una resistenza.
- Nel proporre ricorsi in Cassazione è fondamentale distinguere profili di legittimità (violazioni di norme o vizi di motivazione specificamente individuati) da una generale richiesta di riconsiderazione del merito; l'assenza di novità sostanziali o di errori giuridici manifesta può comportare l'inammissibilità del ricorso e condanne per spese e ammende.
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