Cassazione Penale, Sentenza n. 9324/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 582 e 612 c.p.; il ricorso lamenta carenza motivazionale in termini generici e senza confrontarsi specificamente con il percorso logico-argomentativo seguito dai giudici del merito
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte motiva per genericità, rigettando il tentativo di sindacare la responsabilità fondata su doppia conforme di condanna. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio poiché i reati risultano oggi di competenza del Giudice di Pace, riconoscendo l'illegittimità della pena inflitta e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto
Norme richiamate
art. 81 c.pv., art. 582 c.p. e art. 612 c.p.
Norme costitutive dei reati per i quali l'imputato è stato condannato; dal testo emerge che tali illeciti sono stati confermati dai giudici del merito ma risultano ora ricondotti alla competenza del Giudice di Pace
art. 52 d.lgs. 274/2000
La Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione per disciplinare il trattamento sanzionatorio compatibile con la nuova competenza (Giudice di Pace), annullando la precedente pena ritenuta illegale
Massime di principio
- Un motivo di ricorso che denuncia un generico vizio di motivazione è frequentemente dichiarato inammissibile se non indica punti specifici del ragionamento decisorio da criticare
- Quando la condanna è corroborata da doppia conformità (condanna in primo e secondo grado), la Suprema Corte tende a non rimettere in discussione i fatti a meno che non emergano vizi motivazionali chiari e puntuali
- Se, dopo la condanna, la competenza per i reati cambia (ad esempio passa al Giudice di Pace), la sentenza che ha inflitto una pena non conforme alla nuova disciplina può essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio
- In caso di annullamento parziale per vizi nel trattamento sanzionatorio, la pratica viene di solito rinviata a altro organo per un nuovo giudizio limitato al punto censurato
- Chi impugna per carenza motivazionale deve confrontare le proprie critiche con il percorso logico-argomentativo concreto seguito dai giudici di merito, indicando quali passaggi sarebbero contraddittori, illogici o carenti
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