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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36611/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante che renderebbe il delitto procedibile d'ufficio. L'imputazione originaria riguardava il reato di minaccia (art. 612 c.p., originariamente contestato ai sensi dell'art. 336 c.p.). Il ricorrente ha dedotto che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto il delitto procedibile d'ufficio senza però dare conto dell'esistenza di una querela o di elementi che integrino l'aggravante invocata.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della querela: il delitto di minaccia (art. 612 c.p.) è procedibile a querela salvo che ricorra un'aggravante che lo renda procedibile d'ufficio, circostanza non dimostrata né prospettata correttamente nei giudizi di merito. La Corte ha inoltre rilevato che, alla data odierna, il reato sarebbe anche prescritto, tenuto conto della ricorrente valutazione della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Il reato di minaccia è, in linea di principio, procedibile a querela; non può essere trattato d'ufficio se non quando ricorra una specifica aggravante che giustifichi la procedibilità d'ufficio, condizione qui non dimostrata.

  • art. 339 cod. pen.

    Richiamato come norma che individua l'aggravante che renderebbe procedibile d'ufficio il reato di minaccia; la Corte osserva che tale circostanza non sussiste nel caso concreto.

  • art. 336 cod. pen.

    Richiamato come riferimento alla originaria qualificazione della condotta; comunque non rilevante ai fini della procedibilità d'ufficio in assenza di querela o di aggravante.

Massime di principio

  • I reati procedibili a querela devono essere effettivamente preceduti dalla querela perché l'azione penale possa proseguire; l'assenza di querela determina l'improcedibilità dell'azione.
  • Se il pubblico ministero o i giudici ritengono che sussista un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, la motivazione deve esplicitare e dimostrare tale aggravante; in mancanza, la qualificazione come procedibile d'ufficio è erronea.
  • La mancanza della querela è un vizio procedurale rilevante che può determinare l'annullamento della sentenza senza rinvio quando ne derivi che l'azione non poteva essere proseguita.
  • In casi analoghi occorre verificare anche l'eventuale decorso dei termini di prescrizione: se la querela non è stata presentata e i termini sono scaduti, la ripresa dell'azione può essere impedita dalla prescrizione.
  • Per la difesa: sollevare tempestivamente l'eccezione di improcedibilità per difetto di querela; per l'accusa: assicurarsi della sussistenza e della prova della querela o dell'aggravante prima di procedere.
  • I giudici del merito devono sempre indicare nelle motivazioni se la procedibilità è stata valutata come d'ufficio e su quale base normativa/fattuale tale valutazione si fonda.

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