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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 821 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Il giudizio di ottemperanza va esercitato entro i confini posti dall'oggetto della controversia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza per lamentare l’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire la sentenza n. 437/2017, che aveva confermato l’illegittimità del provvedimento di sospensione del procedimento di rimborso IVA. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, che fosse data concreta esecuzione alla decisione giudiziale. La questione centrale era stabilire se la sentenza imponesse direttamente il pagamento del rimborso oppure soltanto la rimozione delle cause di sospensione e la riattivazione del procedimento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha ritenuto il ricorso ammissibile e lo ha accolto nei limiti in cui era diretto a rafforzare l’obbligo dell’Amministrazione di eliminare lo stato di sospensione e definire il procedimento di rimborso. Ha escluso, invece, che la sentenza originaria imponesse il pagamento immediato della somma richiesta, poiché tale pagamento non era stato oggetto della decisione da eseguire. L’Amministrazione aveva dichiarato di aver rimosso le cause di sospensione e di dover completare la lavorazione della pratica. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 69 e 70 del decreto legislativo n. 546/1992

    Il ricorso in ottemperanza è disciplinato dagli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992.

    Il giudizio di ottemperanza tributaria presuppone una decisione esecutiva che abbia impartito specifici obblighi all’Amministrazione. Non può essere utilizzato per ottenere un diritto nuovo, come il pagamento di un rimborso non riconosciuto nella sentenza da eseguire.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18208/2010

    Il potere del giudice dell’ottemperanza deve essere esercitato entro i confini posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato.

    Il giudice dell’ottemperanza può chiarire e precisare il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza, ma non può attribuire al beneficiario un diritto nuovo o ulteriore rispetto a quello riconosciuto nel giudicato.

  • Cassazione, sentenza n. 5069/2011

    Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi agli obblighi risultanti dal dispositivo della sentenza, tenendo conto della relativa motivazione.

    L’esecuzione deve rimanere collegata al contenuto effettivo della decisione. Anche un obbligo conseguente non può trasformarsi in una nuova pronuncia sul merito della pretesa.

  • Cassazione, sentenza n. 1947/2008

    È inammissibile il ricorso in ottemperanza per ottenere un rimborso d’imposta se il giudice tributario non ha deciso sull’istanza di rimborso.

    L’ottemperanza non è lo strumento per ottenere per la prima volta il riconoscimento o il pagamento di un credito fiscale non esaminato nella sentenza originaria.

  • Cassazione, sentenza n. 8286/2013

    Il giudizio di ottemperanza richiede una sentenza esecutiva contenente specifiche prescrizioni da eseguire.

    La procedura è ammissibile soltanto quando esiste un comando giudiziale concreto e non meramente eventuale, che l’Amministrazione abbia omesso o rifiutato di eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza deve restare rigorosamente entro i limiti del contenuto della sentenza definitiva: serve a far eseguire un obbligo già riconosciuto, non a ottenere una nuova pronuncia sul merito.
  • Se la sentenza annulla la sospensione di un procedimento di rimborso, l’Amministrazione deve riattivare e definire il procedimento, ma ciò non implica automaticamente l’obbligo di pagare il rimborso, salvo che il giudice lo abbia espressamente riconosciuto.
  • Per ottenere direttamente una somma in ottemperanza è necessario che la sentenza da eseguire abbia già accertato il diritto al pagamento e imposto all’Amministrazione una condanna specifica.
  • Il giudice dell’ottemperanza può precisare le modalità pratiche di esecuzione del comando giudiziale e imporre la rimozione degli ostacoli amministrativi, senza ampliare l’oggetto del giudicato.
  • La cessazione della sospensione o l’avvio della lavorazione da parte dell’Amministrazione può incidere sull’estensione concreta delle misure esecutive, ma non elimina automaticamente l’obbligo di completare il procedimento secondo quanto stabilito dalla sentenza.

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