Cassazione Civile, Ordinanza n. 18981/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, del diritto di alcuni docenti di ruolo del Ministero dell'Istruzione impiegati presso istituti di detenzione e pena a percepire dal Ministero della Giustizia l'indennità penitenziaria, con condanna al pagamento delle somme dovute e delle spese dei due gradi di merito. I lavoratori hanno impugnato la sentenza solo sul capo delle spese, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., in relazione al D.M. 55/2014 e s.m.i., per avere la Corte d'Appello liquidato compensi professionali inferiori ai minimi tariffari. Sostenevano che, dato il valore della causa e lo scaglione tariffario applicabile, le spese liquidate per il primo e per il secondo grado risultavano comunque incongrue rispetto ai parametri minimi, anche considerando l'eventuale aumento per la pluralità di parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte, limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Ha rilevato che, alla luce dello scaglione tariffario applicabile, l'importo liquidato per il primo grado era certamente al di sotto dei minimi previsti dal D.M. 55/2014, mentre non era configurabile una violazione di legge quanto al secondo grado, poiché la determinazione tra minimo e massimo e l'eventuale aumento per pluralità di parti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per rideterminare le spese del primo grado e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità e del rinvio.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 360 n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 91 c.p.c.
invocato in tema di condanna alle spese di lite
art. 2233 c.c.
richiamato in relazione alla determinazione dei compensi professionali
D.M. 55/2014
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ribadisce che non impone un vincolo ai valori medi, ma richiede solo che il compenso sia determinato tra minimo e massimo, salvo motivata deroga
art. 4, co. 2, D.M. 55/2014
riconosce la facoltà di aumento discrezionale per la pluralità di parti
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese ai sensi del D.M. 55/2014 il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve collocarsi entro i limiti minimo-massimo previsti, potendo discostarsene con adeguata motivazione.
- La violazione di legge è configurabile quando la liquidazione delle spese si ponga al di sotto dei minimi tariffari; non lo è, invece, quando la censura investe scelte discrezionali del giudice di merito sulla quantificazione entro la forbice tariffaria.
- L'aumento per la difesa di una pluralità di parti è facoltativo e non obbligatorio, sicché la sua mancata applicazione non integra di per sé violazione di legge.
- Quando il giudice di legittimità ravvisa un errore solo su una parte della liquidazione delle spese, la cassazione può essere limitata a quel profilo con rinvio per la sola rideterminazione del capo interessato.
Come è indicizzato
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