Cassazione Penale, Sentenza n. 13068/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna emessa dal Tribunale di Pescara (17/05/2018) per il reato previsto dagli artt. 624 e 625 comma 1 n.2 cod. pen.; il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale per la mancata qualificazione del fatto quale tentato e per la qualificazione come delitto aggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 n.2 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità del ricorso ma ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato commesso il 5 novembre 2013. Applicando la disciplina della legge 5 dicembre 2005, n.251 e il combinato disposto degli artt. 157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p., ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione per il delitto fosse di sette anni e sei mesi e che tale termine fosse maturato dopo la sentenza di appello. Non emergendo dagli atti elementi inequivocabili tali da permettere l'assoluzione per manifesta innocenza ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma contestata quale fattispecie di reato principale (furto); utilizzata per descrivere il titolo di accusa originario
art. 625 comma 1 n.2 c.p.
Aggravante contestata (qualsiasi specificazione dell'aggravazione è stata ritenuta parte della qualificazione del fatto oggetto d'impugnazione)
Legge 5 dicembre 2005, n.251
Applicata ratione temporis alla fattispecie commessa il 5/11/2013; incide sul calcolo dei termini prescrizionali previsti per i delitti
art. 157 c.p.
Richiamato nell'ambito del calcolo del termine prescrizionale complessivo per i delitti
art. 160 comma 3 c.p.
Parte del combinato disposto usato per determinare il termine massimo di prescrizione (con art.157 e art.161)
art. 161 comma 2 c.p.
Contribuisce, insieme agli artt.157 e 160(3), a fissare il termine massimo di prescrizione in 7 anni e 6 mesi per il delitto contestato
art. 129 comma 2 c.p.p.
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione per manifesta innocenza solo quando l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; la Corte ha ritenuto che tale soglia non fosse raggiunta nel caso di specie
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza citata per precisare il rigoroso standard richiesto dall'art.129 comma 2 c.p.p. circa l'assoluzione per manifesta innocenza (percezione ictu oculi)
Sez. O, n. 20808/2019
Riferimento utilizzato per segnalare l'inapplicazione della recidiva contestata nella sentenza impugnata
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato matura dopo la pronuncia della sentenza di appello ma prima della decisione definitiva, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
- L'assoluzione per manifesta innocenza ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p. richiede che l'assenza del fatto o l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile; in assenza di tale evidenza, anche se sussiste un dubbio, va applicata la causa estintiva (prescrizione) e non l'assoluzione sostanziale.
- Il calcolo del termine prescrizionale va effettuato con riferimento alla normativa vigente al momento del fatto; norme speciali (es. legge n.251/2005) possono modificare i termini e devono essere combinate con le disposizioni del codice penale (es. artt.157,160,161) per determinare la durata effettiva della prescrizione.
- Eccezioni procedurali sulla qualificazione giuridica del fatto (tentativo vs consumato, aggravanti) possono risultare inefficaci se nel frattempo è intervenuta la prescrizione: in tali casi il provvedimento finale può limitarsi a dichiarare l'estinzione del reato.
- Per la difesa è strategico calcolare con precisione le scadenze prescrizionali e sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione; per l'accusa è necessario monitorare i termini per evitare l'estinzione del reato.
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