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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31607/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso una cartella di pagamento relativa a tributi erariali per l'anno 2002. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sul difetto di legittimazione attiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, correlativamente, sul difetto di giurisdizione del giudice tributario; ha inoltre richiamato la disciplina degli illeciti in materia di lavoro irregolare e la competenza della Direzione Provinciale del Lavoro. Con il secondo motivo ha denunciato nullità del giudizio per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione, assumendo la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa anche nel grado di appello. Con il terzo motivo ha contestato la debenza della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, deducendo l'intervenuta caducazione dell'atto presupposto e l'erroneità dell'applicazione della sanzione in relazione alla pronuncia di incostituzionalità richiamata, sostenendo che la cartella fosse viziata perché fondata su un presupposto ormai annullato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che, con memoria, il ricorrente aveva depositato la sentenza definitiva del Tribunale competente che aveva dichiarato nullo l'atto di irrogazione delle sanzioni, atto prodromico alla cartella impugnata. Richiamando il principio secondo cui, in materia di riscossione, la cartella e l'iscrizione a ruolo diventano illegittime quando viene annullato l'atto impositivo presupposto, la Corte ha ritenuto venuto meno il titolo giustificativo della pretesa tributaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 36-bis, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 248/2006

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul difetto di legittimazione/giurisdizione, ma non è la base della decisione finale.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Norma invocata per il motivo di ricorso relativo alla giurisdizione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la lesione del diritto di difesa a causa della mancata comunicazione dell'avviso di trattazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la violazione del contraddittorio e del giusto processo.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dal ricorrente quale norma che impone la comunicazione della data di trattazione alle parti nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la dedotta nullità processuale.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione della sanzione amministrativa e l'errore nell'irrogazione della cartella.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per la denunciata violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, la cartella di pagamento e l'iscrizione a ruolo divengono illegittime quando viene annullato l'atto impositivo o sanzionatorio che ne costituisce il presupposto, poiché viene meno il titolo giustificativo della pretesa.
  • L'annullamento dell'atto presupposto travolge la legittimità dell'atto consequenziale anche indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto il ricorso contro l'atto presupposto.
  • Quando il giudice di legittimità dispone di elementi documentali sopravvenuti che attestano la caducazione dell'atto presupposto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La compensazione integrale delle spese è giustificabile quando la decisione dipende da un sopravvenuto venir meno del presupposto dell'azione esattoriale e la controversia viene definita sulla base di un evento processuale/documentale sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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