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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18205/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 4 aprile 2024. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, della facoltà di richiedere la trattazione orale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 385 c.p. e il vizio di omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove valutate dai giudici di merito. Con ulteriori motivi ha lamentato l'inosservanza degli artt. 131-bis, 99 e 20-bis c.p., riproponendo censure già formulate in appello e respinte dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'imputato aveva comunque chiesto la trattazione orale, sicché non vi era alcun pregiudizio per il diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare l'apprezzamento delle prove e a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibili gli ulteriori motivi, perché meramente reiterativi di censure già disattese in appello con motivazione congrua, logica e conforme alla legge. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La censura sul reato di evasione è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione del compendio probatorio e l'accertamento dell'elemento soggettivo compiuti dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Le doglianze relative alla particolare tenuità del fatto sono state dichiarate inammissibili perché riproduttive di censure già esaminate e respinte in appello con motivazione ritenuta congrua e conforme alla disciplina di legge.

  • art. 99 c.p.

    La censura è stata dichiarata inammissibile in quanto reiterativa delle questioni già affrontate nel giudizio di appello.

  • art. 20-bis c.p.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché riproposta in modo sostanzialmente identico rispetto ai motivi di appello già disattesi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'elemento soggettivo del reato.
  • L'omessa indicazione nel decreto di citazione della facoltà di richiedere la trattazione orale non determina invalidità rilevante quando risulti che l'imputato abbia comunque esercitato tale facoltà e non vi sia stato pregiudizio concreto per il diritto di difesa.
  • Sono inammissibili in cassazione le censure meramente reiterative di motivi già proposti in appello e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua, logica e conforme a legge.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto e delle altre questioni di diritto sostanziale non può essere veicolata in cassazione come mezzo per riaprire il merito, se la doglianza non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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