Cassazione Penale, Sentenza n. 16249/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, della richiesta di conversione dell'ergastolo inflittogli. Deduce "errore di diritto e materiale insito nella carenza di motivazione", sostenendo l'illegittimità costituzionale e convenzionale della pena dell'ergastolo e l'assenza di un meccanismo automatico di rivedibilità e commutazione della pena perpetua in pena temporanea dopo un termine.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (i) il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è teoricamente proponibile anche avverso decisioni della Corte di Cassazione se stabilizzano il giudicato e determinano irrimediabilità del pregiudizio, ma solo per errori materiali di fatto e non per errori di diritto o vizi di motivazione; (ii) il ricorso proposto era finalizzato a far valere presunti errori di diritto e vizi di motivazione, non un error materiale percettivo, quindi fuori dall'ambito del 625-bis; (iii) mancava la procura speciale al difensore che ha sottoscritto il ricorso, violando i requisiti di rappresentanza tecnica stabiliti dagli artt. 571 e 613 c.p.p. e dalla L. n. 103/2017. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il rimedio straordinario può correggere errori materiali o di fatto commessi nel giudizio di legittimità quando la decisione della Cassazione stabilizza il giudicato e produce un danno irrimediabile; non può essere usato per errori di diritto o per sindacare valutazioni o motivazioni.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per imporre il pagamento di euro tremila.
artt. 571 e 613 c.p.p.
Stabiliscono i requisiti di rappresentanza tecnica e le modalità di sottoscrizione degli atti difensivi; il ricorso straordinario deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale se richiesto.
L. n. 103 del 2017
Modifiche che hanno inciso sulle modalità di rappresentanza tecnica davanti alla Corte di Cassazione e sulla necessità di procura speciale per determinati rimedi, richiamata per escludere la validità del ricorso sottoscritto senza apposita procura.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 13199/2016; Sez. 5, n. 25239/2020; Sez. 5, n. 18315/2019; Sez. U, n. 16103/2002; Sez. U, n. 37505/2011; Sez. 5, n. 21939/2018; Sez. 1, n. 46981/2013)
La Corte richiama precedenti che chiariscono: il 625-bis è destinato all'errore materiale/percettivo, non all'errore di diritto; l'ammissibilità in astratto è possibile quando il giudicato è stabilizzato e il pregiudizio è irrimediabile; il difensore deve avere procura speciale per proporre il rimedio; non è consentito con il 625-bis sindacare motivazioni o questioni di legittimità già decise dalla Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è strumento limitato: ammette solo correzione di errori materiali/percettivi (errore di fatto), non profili di diritto o valutativi.
- Quando la Corte di Cassazione stabilizza il giudicato, in astratto il 625-bis può essere utilizzato se è dimostrabile un errore materiale che produce un pregiudizio irrimediabile; tuttavia la prova dell'errore deve essere chiara e non consistere in un riesame di diritto.
- La forma e la rappresentanza sono essenziali: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e, se richiesto, iscritto all'albo speciale della Cassazione; la mancanza di tale procura determina inammissibilità per difetto di legittimazione/forma.
- Non è percorso adeguato, tramite 625-bis, per contestare la compatibilità costituzionale o convenzionale dell'ergastolo o per richiedere un principio generale di automatica rivedibilità della pena perpetua; tali questioni attengono al diritto e richiedono rimedi diversi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi delle norme processuali.
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