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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7486 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, sostenendo che la società non avesse diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 26 del 1986 per le attività economiche svolte nelle province di Trieste e Gorizia. Secondo l'Agenzia, non era sufficiente esercitare un'attività astrattamente rientrante tra quelle agevolate, come la ricerca scientifica e tecnologica, ma occorreva anche dimostrare la novità dell'iniziativa produttiva e la realizzazione di stabilimenti tecnicamente organizzati di nuova costruzione. La società, invece, si era limitata a proseguire attività già svolte da società partecipate, senza avviare una nuova iniziativa produttiva né creare nuovi stabilimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo necessario il requisito della novità dell'iniziativa produttiva sia per l'esenzione IRPEG sia per l'esenzione ILOR, successivamente sostituita dall'IRAP. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. La PRO.TEC. s.r.l. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 29 gennaio 1986, n. 26, artt. 1 e 2

    La legge individua le attività economiche agevolabili nei territori di Trieste e Gorizia e richiama ulteriori discipline agevolative. Il beneficio non spetta per il solo fatto che l'attività rientri astrattamente tra quelle indicate: è necessario rispettare anche i presupposti previsti dalla disciplina richiamata.

  • D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105

    Il rinvio operato dalla Legge n. 26 del 1986 comporta, per l'esenzione IRPEG, la necessità che l'iniziativa produttiva sia nuova e sia realizzata da un nuovo soggetto societario secondo i requisiti previsti dalla normativa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 29

    La disposizione recepisce le agevolazioni derivanti dagli ordini del cessato Governo militare alleato e, per l'esenzione ILOR poi IRAP, richiede anch'essa un collegamento con la creazione di stabilimenti tecnicamente organizzati e con una nuova iniziativa produttiva.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 113

    L'iscrizione nel registro degli intermediari finanziari e la prevalenza dell'attività finanziaria non escludono automaticamente lo svolgimento di attività diverse; tuttavia, tale questione è rimasta assorbita perché la mancanza del requisito della novità era già decisiva.

Massime di principio

  • Per accedere a un'agevolazione fiscale destinata a incentivare lo sviluppo di determinate aree territoriali non basta svolgere un'attività rientrante nell'elenco normativo: devono essere rispettati tutti i requisiti, inclusi quelli ricavabili dalle norme richiamate.
  • Quando la normativa agevolativa mira a favorire nuove iniziative economiche, la mera prosecuzione, riorganizzazione o acquisizione di attività già svolte da società partecipate non integra normalmente il requisito della novità.
  • La creazione di uno stabilimento tecnicamente organizzato o di una struttura produttiva nuova può costituire un presupposto autonomo e necessario per l'esenzione, anche quando l'attività esercitata sia astrattamente qualificabile come ricerca o innovazione.
  • In presenza di una disciplina agevolativa, l'amministrazione e il giudice devono verificare concretamente l'effettiva realizzazione dell'investimento e della nuova iniziativa, non soltanto l'oggetto formale dell'impresa o la natura teoricamente agevolabile dell'attività.
  • Se manca un requisito sostanziale già decisivo, le ulteriori contestazioni relative alla motivazione o ad altri aspetti della sentenza possono essere dichiarate assorbite.

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