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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20928/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 relativo a IRES, IRAP, IVA e sanzioni. In primo e secondo grado era stata riconosciuta solo in parte la fondatezza delle sue doglianze: era stato escluso, tra l'altro, il diritto all'aliquota IRES ridotta ex art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 sulle somme corrisposte dai pazienti in regime di solvenza privata. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.P.R. n. 601/1973, 2 l. n. 132/1968 e 43 l. n. 833/1978, sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere il beneficio fiscale sulle somme riscosse per le prestazioni rese come presidio ospedaliero, benché tali somme incidessero solo marginalmente sulla base imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con sei motivi, deducendo in particolare la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost., perché la CTR avrebbe rigettato l'appello incidentale senza un effettivo esame critico dei motivi dedotti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondato il motivo sull'aliquota IRES ridotta: l'agevolazione prevista dall'art. 6 d.P.R. n. 601/1973 ha natura soggettiva e di stretta interpretazione e spetta solo agli enti pubblici ospedalieri ex l. n. 132/1968, non già alle società private che gestiscono case di cura accreditate, neppure se riconosciute dalla Regione come presidio ospedaliero. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, dichiarando la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente, perché il giudice d'appello si era limitato a riprodurre sinteticamente il decidere di primo grado e a richiamare frammenti di giurisprudenza, senza dar conto dell'esame critico dei motivi di appello dell'Ufficio. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi incidentali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973

    Norma agevolativa di stretta interpretazione, applicabile ai soli enti pubblici ospedalieri e non estensibile alle società private che gestiscono case di cura convenzionate o accreditate.

  • art. 2, comma 2, l. n. 132/1968

    Individua gli enti ospedalieri pubblici richiamati quale ambito soggettivo dell'agevolazione fiscale.

  • art. 43, comma 2, l. n. 833/1978

    Richiamo al regime di accreditamento/convenzionamento delle strutture private, non equivalente alla qualifica di ente ospedaliero pubblico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo principale di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo incidentale per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Prescrive il contenuto motivazionale della sentenza nel processo tributario; la sua violazione è stata dedotta per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma che impone l'indicazione dei motivi della decisione; la mancanza di motivazione integra nullità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fa conseguire, in caso di rigetto dell'impugnazione principale, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali aventi natura soggettiva, incidendo in deroga alla disciplina generale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva oltre i soggetti espressamente contemplati dalla norma.
  • La qualifica amministrativa o regionale di una struttura privata non è di per sé sufficiente a trasformarla, ai fini fiscali, in un ente pubblico destinatario di un'agevolazione riservata a soggetti diversi.
  • Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a richiamare in modo sintetico la decisione di primo grado o giurisprudenza astratta, senza mostrare di avere esaminato e valutato i motivi di gravame e le difese delle parti.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se è autosufficiente e consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi, attraverso un effettivo vaglio critico delle ragioni della decisione richiamata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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