Cassazione Penale, Sentenza n. 38696/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Sassari deducendo: 1) violazione di legge e omessa motivazione per non aver escluso la punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), richiesta che il difensore sostiene essere stata formulata; 2) violazione di legge ex art. 157 c.p. per la mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione in forma attenuata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la richiesta di non punibilità ex art. 131-bis non era stata adeguatamente e specificamente formulata nell'atto di appello (era espressa solo in modo generico), quindi la questione non può essere sollevata in Cassazione per mancata instaurazione della catena devolutiva e per violazione del requisito di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla prescrizione: ai sensi dell'art. 157 c.p. va considerata la pena stabilita dalla legge per il reato (senza tener conto delle diminuzioni per attenuanti), e la ricettazione è punita con pena da 2 a 8 anni, con termine di prescrizione massimo di 10 anni; il fatto commesso il 31/07/2012 non era prescritto alla data della sentenza d'appello (maggio 2022). Perciò il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod.pen.
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una specifica e motivata valutazione; la Corte ha ritenuto che la richiesta debba essere espressa con specificità in appello per poter essere riproposta in Cassazione
art. 157 cod.pen.
art. 157 c.p., come modificato dalla legge 251/2005
Per il calcolo della prescrizione si tiene conto della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato senza considerare la diminuzione per le circostanze attenuanti; quindi per la ricettazione (2-8 anni) il termine massimo di prescrizione è di 10 anni
art. 581 cod.proc.pen.
art. 581 c.p.p., come modificato dalla legge 3 agosto 2017, n. 103
Imposta l'obbligo di specificità dell'atto di impugnazione (capo/pointo e motivi); la Corte ha richiamato che l'appello deve criticare puntualmente le ragioni del giudice di primo grado, e la generale richiesta di assoluzione per tenuità è aspecifica e inammissibile
art. 606, comma 3 cod.proc.pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono non consentiti o manifestamente infondati; utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod.proc.pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità (spese e sanzione a favore della Cassa delle ammende); applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00
legge 3 agosto 2017, n. 103
legge n. 103/2017 (riforma delle impugnazioni)
Ha inasprito i requisiti di specificità dell'impugnazione previsti dall'art. 581 c.p.p., richiamata dalla Corte per motivare l'inammissibilità dell'appello generico
legge 251/2005
legge n. 251/2005 (modifica art. 157 c.p.)
Ha chiarito che per la prescrizione si tiene conto della pena uniforme prevista dalla legge per il reato, senza considerare le diminuzioni per attenuanti
Giurisprudenza richiamata
Sez. 2, n. 35493 del 03/07/2019; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Precedenti interpretazioni giurisprudenziali che precisano il contenuto del requisito di specificità e l'obbligo di confronto critico con le ragioni del primo grado; utilizzate per fondare l'esclusione per aspecificità
Massime di principio
- Una richiesta di non punibilità ex art. 131-bis deve essere formulata in modo specifico e motivato già nell'atto di appello o si perde la possibilità di sollevarla in Cassazione per carenza della catena devolutiva
- Il requisito di specificità dell'art. 581 c.p.p. impone che l'impugnante contesti con argomentazioni critiche tutte le ragioni decisive del giudice di primo grado; richieste generiche in appello espongono l'impugnazione a inammissibilità
- Per il computo della prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. si considera la pena legale prevista per il reato senza tener conto delle diminuzioni per attenuanti: le attenuanti non accorciano il termine prescrizionale
- Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile non esamina eventi sopravvenuti alla proposizione dell'impugnazione (es. prescrizione maturata successivamente)
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati senza rispetto dei requisiti formali possono comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende
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