Sentenza n. 94/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 302/2025 emesso dal Giudice di Pace di Potenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 302/2025 del Giudice di Pace di Potenza, non opposto e notificato in forma esecutiva
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo, con fissazione di un termine per l'adempimento e nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il decreto ingiuntivo aveva ingiunto all'Azienda Sanitaria di Potenza il pagamento di somme relative a interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 su originari crediti commerciali, maggiorate dagli ulteriori interessi moratori. Il decreto non è stato opposto, è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva all'Amministrazione il 23 aprile 2025. L'Amministrazione non ha adempiuto e non si è costituita nel giudizio di ottemperanza. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza per un decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ha verificato il rispetto dei termini di cui agli artt. 114, comma 1, e 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a., nonché il decorso infruttuoso dei centoventi giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione. Nel merito, applicando i criteri sull'onere della prova nelle obbligazioni pecuniarie, ha ritenuto provato il perdurante inadempimento dell'Azienda Sanitaria e ha dichiarato l'obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già pagato, mediante pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un suo delegato, con compenso fissato in euro 300,00 oltre spese, posto a carico dell'Azienda Sanitaria. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; il TAR ha precisato che nelle spese di lite sono comprese omnicomprensivamente anche le spese accessorie funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Prevede i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza, ritenuti rispettati.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il giudizio esecutivo nei confronti delle amministrazioni può essere intrapreso dopo il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice; il termine era decorso inutilmente.
art. 647 c.p.c.
Consente la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto; tale dichiarazione ha rilevanza ai fini dell'ottemperanza.
art. 5 d.lgs. n. 231/2002
Costituisce la base normativa degli interessi moratori spettanti sui crediti commerciali oggetto del decreto ingiuntivo.
art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
È stato utilizzato per determinare il compenso del Commissario ad acta.
D.M. 10 marzo 2014 n. 55
È stato richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, purché il titolo sia esecutivo e sia stato notificato all'amministrazione debitrice.
- Prima di promuovere l'esecuzione nei confronti di un'amministrazione, deve essere decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L'accertata mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo impone all'amministrazione debitrice di adempiere esattamente e integralmente al comando giudiziale, salvo detrarre gli importi eventualmente già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza, in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese della funzione sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →