Ordinanza n. 1008/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Generale di ISMEA n. 146 del 18 febbraio 2026, comunicata con nota pec del 20.02.2026, che non ha ammesso alle agevolazioni richieste la domanda presentata dal ricorrente per la realizzazione in Castellaneta di una iniziativa imprenditoriale di ampliamento aziendale; - nonché degli atti presupposti e connessi, antecedenti e successivi ed in particolare: i) della nota provvedimentale trasmessa via pec in data 22. 1.2026 prot. n. 2988 recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione di agevolazioni; ii) della nota provvedimentale trasmessa via pec in data 3.3.2026 con cui è stato confermato l’esito negativo dell’istruttoria. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 12.6.2026: - degli stessi atti impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alle agevolazioni previste dalla misura "Più impresa" per un’iniziativa imprenditoriale di ampliamento aziendale
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione del Direttore Generale di ISMEA n. 146 del 18 febbraio 2026, con la quale non è stata ammessa alle agevolazioni la domanda relativa alla realizzazione di un’iniziativa imprenditoriale a Castellaneta. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda e la successiva nota di conferma dell’esito negativo dell’istruttoria. ISMEA ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio - Roma, sostenendo che il provvedimento, adottato da un’amministrazione con sede legale a Roma, avesse rilievo nazionale ed efficacia ultraregionale, incidendo su una graduatoria nazionale di operatori beneficiari e su risorse limitate. In esecuzione di un’ordinanza istruttoria, ISMEA ha prodotto l’elenco/graduatoria nazionale delle imprese ammesse, ordinato secondo la cronologia di presentazione e convalida delle domande.
La decisione
Il TAR Puglia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio - Roma. Il Collegio ha applicato l’art. 13 c.p.a., ritenendo la competenza territoriale inderogabile anche per le domande cautelari. Ha considerato decisivo che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe prodotto ricadute sulla graduatoria nazionale delle imprese ammesse alla misura, sicché la controversia non riguardava soltanto la posizione localizzata del richiedente, ma incideva su un procedimento e su una graduatoria aventi dimensione nazionale. Per effetto della declaratoria di incompetenza, il TAR non ha provveduto sull’istanza cautelare. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio - Roma ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
la competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale è inderogabile anche in ordine alle domande cautelari
La competenza territoriale inderogabile deve essere verificata anche quando il ricorso comprende una domanda cautelare.
art. 15, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza nell’ambito della disciplina del regolamento e della declaratoria di incompetenza.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR dichiarato competente.
Capo III del Titolo I del d.lgs. n. 185/2000
Disciplina, insieme al decreto ministeriale richiamato, le agevolazioni oggetto della domanda del ricorrente.
D.M. 23 febbraio 2024
Prevede, insieme al d.lgs. n. 185/2000, la misura agevolativa "Più impresa".
Massime di principio
- La competenza territoriale dei TAR è inderogabile anche con riferimento alle domande cautelari proposte unitamente all’azione di annullamento.
- Quando l’impugnazione di un provvedimento di concessione o diniego di agevolazioni può incidere su una graduatoria formata su base nazionale e sull’ordine di accesso a risorse limitate, la dimensione nazionale degli effetti può radicare la competenza del TAR Lazio - Roma, anche se la posizione del singolo richiedente riguarda un’iniziativa localizzata in altro territorio.
- La declaratoria di incompetenza territoriale impedisce al TAR adito di provvedere sulla domanda cautelare; il giudizio può essere riassunto davanti al TAR competente secondo l’art. 15, comma 4, c.p.a.
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