Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 22248/2025, di reiezione del ricorso contro la disciplina del payback per i dispositivi medici e i relativi atti applicativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha appellato la sentenza del TAR Lazio chiedendone la riforma e la sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato la legittimità della disciplina del payback per i dispositivi medici, prospettando ulteriori questioni di costituzionalità, la non conformità della disciplina al diritto dell’Unione europea e censure relative alla giurisdizione sugli atti regionali individuali. Nel giudizio sono costituite amministrazioni statali, alcune Regioni, aziende sanitarie e la Provincia autonoma di Bolzano; numerosi altri enti e operatori non si sono costituiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, ha già affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, riconoscendo la conformità a Costituzione di un intervento legislativo sopravvenuto fondato su un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari della finanza pubblica. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, ma non emerge un periculum tale da giustificare la disapplicazione cautelare della legge. A un esame sommario, la normativa europea invocata dall’appellante non è stata ritenuta pertinente, in conformità alle valutazioni del TAR. Anche le ulteriori censure, inclusa quella sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali, sono state rinviate all’approfondimento della fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate; l’udienza di merito è stata fissata al 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • disciplina legislativa del payback per i dispositivi medici

    La disciplina è stata ritenuta non disapplicabile in sede cautelare, anche alla luce della precedente pronuncia della Corte costituzionale.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024

    Ha affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback, ritenendo ammissibile un bilanciamento non implausibile tra autonomia contrattuale, continuità dei servizi sanitari e contenimento della spesa pubblica.

Massime di principio

  • La legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, già affermata dalla Corte costituzionale, si fonda sulla ragionevolezza del bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti pubbliche e private, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.
  • In sede cautelare, la prospettazione di ulteriori questioni di costituzionalità non giustifica di per sé la disapplicazione della legge: occorre la dimostrazione di un periculum concreto e qualificato, non ravvisabile quando le questioni possono essere approfondite nella fase di merito.
  • Il giudice cautelare può confermare, sulla base di un esame sommario, la valutazione del giudice di primo grado secondo cui la normativa dell’Unione europea invocata non è pertinente alla fattispecie, rinviando l’approfondimento definitivo alla decisione di merito.
  • Le censure ulteriori, comprese quelle relative alla giurisdizione sugli atti regionali individuali, possono essere riservate alla fase di merito quando non evidenziano, nella sede cautelare, ragioni sufficienti per sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareAppelloGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizionePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.