Cassazione Penale, Sentenza n. 45204/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha contestato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Brindisi, deducendo violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione per mancata considerazione della mancata legittimazione passiva. La sospensione condizionale era stata subordinata alla demolizione delle opere abusive e alla bonifica del sito entro 60 giorni dall'irrevocabilità della sentenza (15/09/2020). La difesa ha osservato che il ricorrente non era proprietario del suolo (la proprietà risultava a Aurelia Barletta, che aveva presentato CILA e avviato lavori prima dell'udienza di revoca) e che il beneficio non poteva essere subordinato a obblighi che il ricorrente non era legittimato ad adempiere; ha richiamato altresì un precedente procedimento con esito diverso nei confronti del coimputato Nicola Filomeno.
La decisione
La Corte di Cassazione (Sez. III) ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'ordine di demolizione e le sanzioni previste dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ricadono come effetto reale sui soggetti che vantano un diritto reale o di godimento o che dispongono materialmente del bene al momento della pronuncia o al momento dell'esecuzione; non possono essere imposti a soggetti che hanno solo un rapporto obbligatorio (es. direttore dei lavori, appaltatori). Il giudice dell'esecuzione, nel revocare la sospensione condizionale, ha solo rilevato la mancata ottemperanza senza valutare la legittimazione passiva dell'obbligo di demolizione/bonifica. Per tali carenze motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
L'art. 31 configura una sanzione di carattere reale: l'ordine di demolizione e le relative misure ricadono sui soggetti che al momento della pronuncia o dell'esecuzione hanno un diritto reale o un'effettiva disponibilità del bene; solo questi sono legittimati passivamente ad adempiere all'ordine.
art. 181, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (richiamato in giurisprudenza)
Per analogia in tema di tutela del paesaggio, il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena a obblighi di ripristino gravanti su soggetti che non siano i proprietari o titolari del diritto reale sul bene.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione/bonifica derivante da condanna ha natura 'reale' e può essere eseguito solo nei confronti di chi, al momento della sentenza o dell'esecuzione, è titolare di un diritto reale o di fatto sul bene (proprietario o soggetto che ne dispone materialmente).
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere legittimamente subordinato all'adempimento di obblighi che il beneficiario non è in grado di compiere per mancanza di legittimazione passiva.
- Nel procedimento di esecuzione il giudice che revoca la sospensione deve verificare e motivare la legittimazione passiva dell'obbligo cui la condizionalità è subordinata; l'omissione di tale verifica è vizio motivazionale che comporta annullamento e rinvio.
- Il subentro nella titolarità del bene tra la pronuncia della sentenza e l'esecuzione influisce sulla persona obbligata all'adempimento: chi subentra al momento dell'esecuzione può essere destinatario dell'ordine solo se ha il diritto reale o il potere di fatto di adempiere.
- La sopravvenuta impossibilità di adempiere può giustificare la mancata ottemperanza solo se dovuta a caso fortuito o forza maggiore non dipendente da atti volontari del condannato (ad es. cessione dell'area); se la non ottemperanza deriva da un atto volontario del beneficiario non si può invocare tale impossibilità.
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