Cassazione Penale, Sentenza n. 30721/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere, deducendo carenza e apparenza della motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c) c.p.p. Sosteneva che le dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie rese e il suo trasferimento a Roma dimostravano un allentamento del vincolo associativo e la marginalità del suo ruolo (argomento già valorizzato dal giudice di primo grado e non impugnato dal PM). Contestava inoltre la mancanza di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di fuga e la genericità del richiamo alla disponibilità di mezzi e persone da parte di "cosa nostra" per aiutare gli affiliati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo generico e meramente confutativo, osservando che il tribunale del riesame ha adeguatamente e criticamente valutato gli argomenti contenuti nell'ordinanza di revoca e li ha ritenuti insufficienti a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., alla luce della sentenza di condanna (9 anni e 4 mesi) emessa dal GUP di Palermo. In particolare: le dichiarazioni dell'imputato sono state ritenute irrilevanti o non riscontrate; il trasferimento in altra città e il mero decorso del tempo non contrastano la valutazione della stabilità del vincolo associativo; la sentenza di condanna non ha riconosciuto elementi tali da ritenere le condotte di minore gravità (escluse le circostanze attenuanti generiche). Il richiamo alla disponibilità di mezzi di "cosa nostra" è stato considerato un elemento rafforzativo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 274, lett. b) e c); art. 275, comma 3
art. 274 lett. b) e c) indicano le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di inquinamento probatorio); l'art. 275 comma 3 comporta una presunzione rafforzata di sussistenza di esigenze cautelari in presenza di una sentenza di condanna, che può essere superata solo con elementi concreti e riscontrati
Codice penale
artt. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 424 (concorso in omicidio/reati connessi) sono i reati per cui l'imputato era stato sottoposto a misura; la condanna inflitta è stata utilizzata per rafforzare la presunzione cautelare
Corte costituzionale
richiamata a fondamento della condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il ricorso non è stato ritenuto proposto senza colpa rispetto all'inammissibilità
Massime di principio
- Se un tribunale del riesame/ripristino ribalta una precedente decisione favorevole all'imputato, non è richiesta una motivazione "rafforzata", ma è necessario un confronto critico e motivato con le ragioni che avevano indotto il primo giudice a revocare la misura; il giudice deve superare le ragioni del rigetto con argomentazioni autonome e coerenti.
- Una sentenza di condanna ha effetto presuntivo ai fini cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.): dichiarazioni del soggetto, trasferimenti o il mero decorso del tempo sono difficili da valutare come sufficienti a dimostrare la rescissione del vincolo associativo, salvo elementi concreti, riscontrati e non contraddetti dalla sentenza.
- Le dichiarazioni auto- o etero-accusatorie hanno valore probatorio limitato se riguardano circostanze già accertate, sono prive di riscontri o risultano inverosimili; l'ammissione a programmi di protezione o il riconoscimento formale di "collaboratore" aumentano la rilevanza di tali dichiarazioni.
- Il pericolo di fuga non può essere dedotto automaticamente dalla sola gravità della pena: deve essere motivata concretamente la attualità e concretezza del rischio di sottrazione all'esecuzione, anche se la presenza di una struttura organizzata che può agevolare la latitanza può avere valenza rafforzativa.
- In sede di ricorso per cassazione è necessario proporre motivi specifici e ben articolati: motivi generici e meramente confutativi sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e irrogazione di somme a titolo di ammenda.
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