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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/451

Regolamento delegato (UE) 2023/451 della Commissione del 25 novembre 2022 che specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono tenere in considerazione nel valutare il piano di risanamento delle controparti centrali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato precisa in modo analitico quali fattori devono essere esaminati dalle autorità competenti e dai collegi di vigilanza quando valutano i piani di risanamento delle CCP ai sensi del regolamento (UE) 2021/23. I criteri coprono sia la solidità interna della CCP sia gli effetti esterni del piano su partecipanti, clienti, infrastrutture collegate, mercati serviti e sistema finanziario. La disciplina è dettagliata e orientata alla verificabilità della fattibilità, dell’opponibilità giuridica e dell’efficacia operativa delle misure di risanamento.

Regolamento delegato che stabilisce i criteri e i fattori di valutazione che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono considerare nell’esame dei piani di risanamento delle controparti centrali (CCP).

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti centrali (CCP) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23 e, sul piano procedurale, alle autorità competenti e ai collegi di vigilanza incaricati di valutare l’adeguatezza dei piani di risanamento di tali CCP. Il regolamento opera nell’ambito del quadro UE di risanamento e risoluzione delle CCP e riguarda la valutazione di elementi quali struttura patrimoniale, linee di difesa in caso di inadempimento, governance, sostituibilità dei servizi, profilo di rischio, comunicazione, impatto su partecipanti, FMI collegate, mercati serviti e sistema finanziario nel suo complesso. Non contiene esclusioni espresse; richiede considerazioni anche per collegamenti con paesi terzi, CCP riconosciute e soggetti esterni coinvolti nei contratti o nell’esternalizzazione.

Regolamento delegato (UE) 2023/451: fattori di valutazione dei piani di risanamento delle CCP

Il regolamento delegato specifica i fattori che l’autorità competente e il collegio di vigilanza devono considerare nel valutare i piani di risanamento delle controparti centrali (CCP) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23. La logica del testo è quella di tradurre in criteri operativi il controllo di adeguatezza del piano, con attenzione sia alla resilienza interna della CCP sia agli effetti sistemici e contrattuali verso l’esterno.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si colloca nel quadro europeo di risanamento e risoluzione delle CCP e attua l’articolo 10, paragrafo 12, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/23. I considerando evidenziano che la valutazione deve verificare, in particolare, l’adeguatezza delle risorse finanziarie, delle linee di difesa in caso di inadempimento, della governance, della sostituibilità dei servizi, della preparazione a scenari di stress e dell’impatto delle misure di risanamento su partecipanti, clienti, infrastrutture collegate, mercati e stabilità finanziaria.

Struttura della valutazione del piano di risanamento

Il testo è organizzato per blocchi tematici, ciascuno dedicato a un profilo specifico del piano. Le autorità devono dunque valutare: struttura di capitale e rischio finanziario; linee di difesa in caso di inadempimento; complessità organizzativa; sostituibilità delle attività; profilo di rischio; preparazione della CCP a scenari di stress; modello di business; comunicazione; impatto sui partecipanti e sui clienti; impatto sulle FMI collegate; impatto sui mercati serviti; impatto sul sistema finanziario complessivo; e incentivi creati dal piano.

Struttura di capitale, rischio finanziario e strumenti di risanamento

Ai sensi dell’articolo 1, le autorità devono verificare se il piano consenta una ricapitalizzazione tempestiva nel caso in cui il capitale scenda sotto la soglia di notificazione o i requisiti patrimoniali. Deve inoltre essere valutata la considerazione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate previsto dall’articolo 9, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/23.

Il piano deve essere concepito in modo credibile, fattibile e adeguato per:

  • ripristinare il ribilanciamento del portafoglio e la situazione patrimoniale;
  • ricostituire le risorse prefinanziate;
  • mantenere accesso a liquidità sufficiente;
  • preservare o ripristinare la sostenibilità finanziaria e la solidità della CCP.

La valutazione comprende anche l’affidabilità degli strumenti di allocazione delle perdite, quali richieste di liquidità per il risanamento, riduzione del valore degli utili da pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, allocazione delle posizioni e altre azioni in materia di liquidità. Devono essere verificati i modelli dei margini, i processi di marginazione, il sistema di garanzie reali, l’importo massimo dei margini riscossi, i contributi massimi ai fondi di garanzia in caso di inadempimento e la stima degli obblighi di pagamento potenzialmente esigibili in un singolo giorno in condizioni estreme ma plausibili.

Linee di difesa in caso di inadempimento e opponibilità giuridica

L’articolo 2 richiede che le linee di difesa in caso di inadempimento e i percorsi di propagazione delle perdite siano chiaramente specificati e coerenti con le norme di ripartizione delle perdite e con il quadro generale di gestione dei rischi della CCP, incluso il regolamento operativo. La valutazione deve inoltre considerare se i rischi giuridici siano stati adeguatamente affrontati, soprattutto per quanto riguarda i partecipanti diretti domiciliati in paesi terzi, affinché le misure risultino opponibili e applicabili.

Governance, struttura organizzativa e test del piano

L’articolo 3 concentra l’attenzione sulla complessità della struttura organizzativa della CCP. Devono essere considerati l’assetto proprietario, il suo riflesso nelle strutture di incentivo e nei processi decisionali, nonché l’impatto degli obblighi imposti ai proprietari nell’ambito del piano di risanamento. Se il piano incorpora accordi di sostegno dell’impresa madre o del gruppo, occorre verificarne affidabilità, applicabilità e gestione del caso in cui tali sostegni non possano essere eseguiti.

La norma richiede anche di valutare i collegamenti infragruppo e il rischio di contagio, la chiarezza delle politiche di approvazione del piano e l’identificazione dei responsabili della sua elaborazione e attuazione. Il piano deve risultare coerente con la governance interna e con i processi decisionali della CCP, nonché sufficientemente chiaro e attuabile in termini di procedure, catene decisionali, contatti, accesso remoto e accessibilità dei decisori. È richiesto inoltre che la CCP disponga di norme e procedure adeguate per testare periodicamente il piano con i partecipanti diretti e, ove possibile, per identificare clienti e clienti indiretti.

Sostituibilità delle attività e continuità operativa

Ai sensi dell’articolo 4, la valutazione riguarda la possibilità che altri soggetti possano sostituire, in tutto o in parte, i servizi della CCP. Devono essere considerate le CCP autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e quelle riconosciute ai sensi dell’articolo 25 dello stesso regolamento.

Il piano deve fornire informazioni sufficientemente dettagliate su come siano stati individuati i servizi di compensazione sostituibili e se tali servizi siano già esistenti o di nuova costituzione. Deve inoltre prevedere la portabilità delle operazioni o il trasferimento, totale o parziale, di attività non critiche a un altro prestatore, con una valutazione della sostenibilità economica e una gestione dell’ipotesi in cui il trasferimento non sia possibile.

Profilo di rischio: rischi operativi, di mercato, ambientali e giuridici

L’articolo 5 richiede una valutazione ampia del profilo di rischio della CCP. Il piano deve essere idoneo a fronteggiare diversi tipi di rischio e loro combinazioni plausibili, compresi rischi operativi, di credito, di liquidità, commerciali generali, di custodia, di regolamento, di investimento, di mercato, sistemici, ambientali e climatici.

Devono essere analizzati anche i rischi derivanti dalle dipendenze da altri soggetti, inclusi terzi e componenti del gruppo, e la capacità della CCP di applicare il piano senza ingerenze esterne. Il regolamento richiede che le misure siano legittime, valide, vincolanti e applicabili, con adeguata documentazione legale e, se necessario, pareri legali, soprattutto quando le controparti contrattuali siano situate in paesi terzi. Rileva inoltre il caso in cui il consiglio non segua il parere del comitato dei rischi: la motivazione comunicata deve essere adeguata.

L’articolo 6 integra la valutazione del rischio con il profilo di preparazione della CCP, verificando se tempi, scenari e indicatori del piano siano coerenti con il modello di business, il mix di prodotti, la liquidità e la concentrazione del mercato, il ruolo dei partecipanti e dei clienti, le metodologie di regolamento, le valute e gli orari di compensazione, nonché la presenza di una matrice di indicatori quantitativi e qualitativi che attivi le misure di risanamento.

Modello di business, vendita di attività e contratti di esternalizzazione

L’articolo 7 concerne il rischio operativo collegato al modello di business. Le autorità devono verificare che le funzioni essenziali della CCP siano adeguatamente identificate e che i meccanismi preparatori alla vendita di attività o di attività d’impresa siano adatti alla specifica CCP.

In particolare, devono essere valutati:

  • le procedure per determinare valore e commerciabilità delle attività e delle operazioni;
  • i tempi necessari alla preparazione della vendita;
  • l’impatto della vendita sull’attività della CCP, tenendo conto dei prodotti compensati, dei margini e delle strutture dei conti;
  • l’effetto su partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti;
  • la possibilità di suddividere una vendita tra prodotti, con gli eventuali ostacoli o effetti negativi;
  • il numero e il rilievo dei collegamenti con soggetti esterni, inclusi fornitori di liquidità, banche di regolamento, piattaforme, depositari, agenti di investimento, banche e prestatori di servizi;
  • la valutazione degli accordi di esternalizzazione e dei relativi rischi, inclusa la loro applicabilità giuridica nei confronti dei prestatori di servizi.

Comunicazione e informazione in caso di attivazione del piano

L’articolo 8 disciplina il piano di comunicazione e informazione. Esso deve essere conforme alla sezione A, punto 3), dell’allegato del regolamento (UE) 2021/23 e deve indicare come condividere le informazioni in modo trasparente con i portatori di interessi, inclusi i partecipanti diretti e il mercato finanziario in generale.

Il piano deve inoltre fornire orientamenti chiari per gestire le aspettative e minimizzare le reazioni negative del mercato. Le procedure di comunicazione devono specificare modalità e tempi di diffusione delle informazioni, tenendo conto dei requisiti legali e degli altri requisiti vincolanti.

Impatto su partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti

L’articolo 9 richiede di considerare l’impatto complessivo del piano sui partecipanti diretti e, se le informazioni sono disponibili, sui clienti e clienti indiretti, anche quando questi siano O-SII. La valutazione deve tenere conto della complessità della partecipazione diretta, del livello di compensazione per cliente, del numero di partecipanti diretti situati nello Stato membro della CCP, in altri Stati membri o in paesi terzi, e della concentrazione dei partecipanti.

Occorre inoltre considerare gli effetti di eventuali perturbazioni dei servizi di compensazione e le conseguenze delle misure di risanamento sugli obblighi finanziari o contrattuali previsti dal regolamento operativo, inclusi eventuali massimali, tetti o formule di calcolo degli importi dovuti.

Impatto sulle FMI collegate e sui mercati finanziari serviti

L’articolo 10 riguarda le FMI collegate, incluse le CCP interoperabili e i meccanismi di cross-margining. Il piano deve valutare l’effetto delle misure di risanamento sull’accesso ad altre FMI e descrivere come eventuali impedimenti o limitazioni siano attenuati. Devono essere considerati anche il volume delle esposizioni e il coinvolgimento delle FMI collegate nel processo di elaborazione del piano, in conformità all’articolo 9, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2021/23.

L’articolo 11 amplia la prospettiva ai mercati finanziari serviti dalla CCP, comprese le sedi di negoziazione. Devono essere analizzati gli effetti potenziali del piano su tali sedi e su altre fonti di negoziazione collegate, nonché l’eventuale impatto dei servizi accessori essenziali o significativi prestati dalla CCP.

Impatto sul sistema finanziario e rischio sistemico

L’articolo 12 impone una valutazione del rischio sistemico complessivo. Le autorità devono verificare l’impatto potenziale del piano sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e dell’Unione, anche in termini di contagio creditizio, di liquidità e operativo, nonché gli effetti su soggetti collegati alla CCP o sulla CCP stessa.

La valutazione deve tenere conto delle analisi occasionali dell’ESMA, ove pertinenti, e dei collegamenti significativi con fornitori di liquidità, banche di regolamento, piattaforme, depositari, agenti di investimento, banche e prestatori di servizi. È richiesta anche un’analisi delle esposizioni di liquidità concentrate che possono derivare dai molteplici ruoli svolti dai fornitori di liquidità in più CCP.

Incentivi, ripartizione delle perdite e partecipazione al risanamento

L’articolo 13 mira a verificare che il piano generi incentivi adeguati affinché proprietari, partecipanti diretti e, ove possibile, clienti controllino il rischio introdotto nel sistema e partecipino efficacemente alla procedura di gestione dell’inadempimento.

Il piano deve quindi:

  • aumentare la probabilità di un risanamento efficace;
  • specificare gli incentivi per i diversi portatori di interessi;
  • favorire contributi volontari o facoltativi in tempi di crisi;
  • creare un collegamento proporzionato tra attività del partecipante e potenziali perdite o tetti di perdita;
  • incentivare la partecipazione alla gestione dell’inadempimento, anche tramite sanzioni per la mancata messa a disposizione di risorse impegnate;
  • disciplinare in modo equilibrato il coinvolgimento delle FMI collegate e degli stakeholder che potrebbero subire perdite o costi.

Entrata in vigore

L’articolo 14 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Criteri sulla struttura di capitale e sul rischio finanziario

L’articolo 1 impone di verificare se il piano consenta una ricapitalizzazione tempestiva, la ricostituzione delle risorse prefinanziate e la copertura di carenze di finanziamento o liquidità. Si considerano anche l’adeguatezza delle misure rispetto ai prodotti compensati, la disponibilità di strumenti di allocazione delle perdite, la robustezza dei margini e delle garanzie, nonché l’eventuale ricorso a meccanismi di banca centrale.

Linee di difesa in caso di inadempimento

L’articolo 2 richiede di valutare se le linee di difesa e i percorsi di propagazione delle perdite siano chiaramente definiti, coerenti con le norme di allocazione delle perdite e giuridicamente applicabili, inclusi i profili relativi a partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi.

Struttura organizzativa e governance

L’articolo 3 impone di esaminare complessità proprietaria, incentivi, processi decisionali, rapporti infragruppo, ruoli dei responsabili del piano, coerenza con la governance interna e capacità della CCP di testare periodicamente il piano con i partecipanti diretti e, ove possibile, di identificare clienti e clienti indiretti.

Sostituibilità delle attività e continuità dei servizi

L’articolo 4 richiede di valutare se altre CCP autorizzate o riconosciute possano prestare i servizi di compensazione e se il piano preveda portabilità delle operazioni o trasferimenti di attività non critiche, con relativa analisi di sostenibilità economica e gestione dell’eventuale impraticabilità del trasferimento.

Profilo di rischio, preparazione e base giuridica

L’articolo 5 chiede di verificare la capacità del piano di affrontare diversi rischi, inclusi rischi operativi, di credito, liquidità, mercato, sistemici, ambientali e climatici, nonché la validità giuridica delle misure e degli accordi, anche tramite pareri legali. L’articolo 6 integra la valutazione con riferimento a tempistica, scenari e indicatori del piano di risanamento.

Modello di business e meccanismi di vendita

L’articolo 7 richiede di valutare l’identificazione delle funzioni essenziali, i preparativi per la vendita di attività o di attività d’impresa, la valutazione di valore e commerciabilità, l’impatto su prodotti, conti, partecipanti e clienti, la suddivisione per prodotti e i collegamenti con soggetti terzi e contratti di esternalizzazione.

Comunicazione e informazione

L’articolo 8 impone di esaminare se il piano di comunicazione sia trasparente, coerente con l’allegato del regolamento (UE) 2021/23 e idoneo a gestire aspettative e reazioni di mercato, con procedure chiare su modalità e tempi di diffusione delle informazioni.

Impatto su partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti

L’articolo 9 richiede di valutare la complessità della partecipazione diretta, la concentrazione dei partecipanti, l’impatto delle perturbazioni dei servizi di compensazione e gli obblighi finanziari o contrattuali previsti dal regolamento operativo della CCP, inclusi eventuali massimali o criteri di calcolo.

Impatto su FMI collegate e interoperabilità

L’articolo 10 impone di considerare l’effetto del piano su CCP interoperabili e altre FMI collegate, sugli accordi di interoperabilità o cross-margining, sull’accesso ad altre FMI e sul coinvolgimento degli stakeholder che potrebbero sostenere perdite o costi.

Impatto sui mercati finanziari serviti

L’articolo 11 richiede di valutare l’impatto del piano sulle sedi di negoziazione e su altre fonti di negoziazione collegate, nonché sugli eventuali servizi accessori essenziali o significativi prestati dalla CCP.

Impatto sul sistema finanziario dell’UE e degli Stati membri

L’articolo 12 considera il rischio di contagio, gli effetti sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione, i risultati di eventuali analisi ESMA e la concentrazione di esposizioni di liquidità di fornitori che svolgono più ruoli nel mercato.

Incentivi e ripartizione dei costi

L’articolo 13 verifica se il piano crea incentivi adeguati per azionisti, partecipanti diretti, clienti e altri soggetti affinché controllino il rischio, contribuiscano alla gestione dell’inadempimento e partecipino efficacemente al risanamento, anche attraverso meccanismi d’asta, sanzioni e allocazione proporzionata delle perdite.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariinfrastrutture di mercatovigilanza prudenzialerisanamento e risoluzionestabilità finanziaria

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