Cassazione Penale, Sentenza n. 2177/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per detenzione illecita di 8.704 grammi di marijuana. In cassazione il difensore deduceva l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 20/06/2021 (prima dell'udienza di appello del 29/06/2021) e chiedeva l'assoluzione o, comunque, l'applicazione delle ipotesi alternative: detenzione per uso personale, mancanza del dolo, applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non ha dedotto vizi deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., limitandosi a riproporre in fatto gli stessi argomenti già svolti in appello. Ha altresì escluso che la prescrizione fosse intervenuta anteriormente alla sentenza impugnata, rilevando gli effetti interruttivi della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Definisce i motivi deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non illustrasse vizi di diritto rilevabili in sede di legittimità ma si limitasse a riproporre fatti già esposti in appello, con conseguente inammissibilità.
Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176) e successivi provvedimenti di proroga
Norme che hanno consentito, nel periodo emergenziale, la trattazione scritta dei procedimenti in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte ha disposto la trattazione scritta e le parti hanno depositato conclusioni scritte.
Principio relativo agli effetti interruttivi della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello
La notificazione del decreto di citazione per l'appello è stata ritenuta atto interruttivo della prescrizione, impedendo che la prescrizione maturasse prima della pronuncia impugnata.
art. 131‑bis cod. pen.
Norma invocata dal difensore come possibile causa di attenuazione/afflizione della responsabilità; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale doglianza, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di forma/sussistenza dei vizi di legittimità.
Corte costituzionale, sent. n.186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nell'avere proposto il ricorso: la Corte ha ritenuto che non si possa escludere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e, perciò, ha disposto la condanna alle spese e la sanzione a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riproporre in termini fattuali le argomentazioni già svolte in sede di merito: occorre dedurre specifici motivi di diritto conformi all'art. 606 c.p.p.; in mancanza il ricorso è inammissibile.
- La prescrizione va valutata sulla base della timeline processuale tenendo conto di atti interruttivi: la notifica del decreto di citazione per l'appello interrompe la prescrizione e può impedire la maturazione della stessa prima della sentenza impugnata.
- Le questioni sostanziali (es. qualificazione come uso personale, assenza di dolo, applicazione di norme speciali come l'art. 131‑bis c.p.) devono essere sollevate e motivate in termini di diritto nelle deduzioni di cassazione; non possono essere semplicemente enunciate.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica delle doglianze prima di proporre ricorso.
- Quando si invoca la prescrizione, il difensore deve provare non solo le scadenze temporali ma anche l'assenza di atti interruttivi (notifiche, atti processuali), documentando la catena cronologica degli atti.
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