Cassazione Civile, Sentenza n. 30485/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 1286/2020. La società impugnava la pronuncia con cui la Corte aveva rigettato le sue pretese relative al recupero di compensazioni IVA di gruppo, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l'avviso di accertamento prodromico al recupero non fosse stato notificato alla controllante (o alternativamente avrebbe confuso la notifica tra controllante e controllata). La contestazione verteva sulla diversa ricostruzione fattuale dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento e sul fatto che tale presunto errore sarebbe stato decisivo per l'esito del giudizio.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la dedotta inesatta percezione fosse in realtà una questione di valutazione e interpretazione delle risultanze processuali (errore iuris o valutativo) e non un errore di fatto idoneo ad integrare i presupposti di revocazione previsti dall'art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui nel regime dell'art. 73 DPR 633/1972 la liquidazione IVA di gruppo consente l'esercizio dell'attività di controllo e accertamento nei confronti della sola controllante quando questa presenti e sottoscriva le dichiarazioni delle controllate. Perciò il rilievo contestato dalla ricorrente non integra l'errore percettivo richiesto. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 33.000,00 oltre spese prenotate a debito, e applicazione delle disposizioni sul contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 73)
art. 73, u.c., del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Nel regime della liquidazione IVA di gruppo, la compensazione e l'eventuale recupero possono essere esercitati nei confronti della sola controllante quando questa presenta, insieme al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate sottoscrivendole; quindi l'attività di controllo può legittimamente riguardare la controllante senza necessità di pregiudiziali notifiche alle controllate.
Decreto ministeriale 13 dicembre 1979
Norme attuative richiamate in relazione all'art. 73 DPR 633/1972; utilizzato dall'Ufficio e dalla Corte come riferimento regolatorio per il regime di liquidazione IVA di gruppo.
Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c.)
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
Motivo di cassazione richiamato dall'Agenzia per censurare la violazione e falsa applicazione di norme tributarie nella sentenza di merito; indica il vizio di diritto che può essere impugnato in Cassazione.
Codice di procedura civile (art. 395 c.p.c.)
Norma che disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione per errore di fatto (errore percettivo); la Corte ha ritenuto che i requisiti di tale errore non fossero soddisfatti nel caso in esame.
Codice di procedura civile (art. 391-bis c.p.c.)
Strumento procedurale connesso ai rimedi sulla decisione di legittimità; la Corte richiama la disciplina degli effetti di giudicato e dei rimedi eccezionali contro le decisioni di Cassazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater) e legge 11 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamate in relazione all'obbligo e alla misura del contributo unificato nel processo; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione del contributo aggiuntivo.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione è ammessa solo per errore di fatto (errore percettivo) ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.: deve trattarsi di una svista materiale evidente, decisiva per la decisione e non riguardare punti controversi o valutazioni interpretative.
- Gli errori di diritto o di valutazione delle risultanze processuali (errori iuris o giudizi di merito) non sono rimediabili con la revocazione e rientrano nella ordinaria funzione nomofilattica della Cassazione.
- Nelle liti su IVA di gruppo, quando la controllante presenta e sottoscrive la propria dichiarazione unitamente a quelle delle controllate, l'Amministrazione può esercitare il controllo e il recupero nei confronti della sola controllante senza che la mancata notifica alla controllata costituisca automaticamente nullità dell'atto.
- In casi di contestazioni sulla notifica (se la notifica è stata fatta alla controllante o alla controllata), la questione spesso è di fatto e di valutazione probatoria: se è controversa, non costituisce di per sé motivo di revocazione della pronuncia di Cassazione.
- Prima di proporre rimedi straordinari come la revocazione, conviene verificare se il vizio denunciato rientri effettivamente nella categoria dell'errore percettivo (evidente e incontestabile) o sia invece un errore di diritto/interpretativo.
- Le spese e i contributi di processo vengono normalmente liquidati a carico della parte soccombente: un ricorso per revocazione inammissibile può comportare una rilevante condanna alle spese e l'applicazione del contributo unificato.
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