Cassazione Civile, Ordinanza n. 10076/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva istituito un trust, trasferendo a un trustee le quote di partecipazione da lui possedute in una società e indicando come beneficiari sé stesso, la coniuge e il figlio. L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione richiedendo una maggiore imposta di donazione, ritenendo imponibile la costituzione del trust e del vincolo di destinazione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, invece, accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo valida la sottoscrizione dell'appello anche senza produrre la delega del funzionario firmatario e affermando che il trust rientrasse nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni. In Cassazione il ricorrente articolava dodici motivi: i primi due sulla pretesa nullità dell'avviso per difetto di legittimazione/sottoscrizione; i successivi, variamente formulati, contestavano l'assoggettamento del trust all'imposta di donazione, la compatibilità con la disciplina UE, l'aliquota applicata, la rilevanza del principio di capacità contributiva, la posizione del disponente-beneficiario e la legittimità costituzionale della disciplina applicata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi relativi alla sottoscrizione degli atti dell'Amministrazione, richiamando il principio per cui, nel contenzioso tributario, l'atto proveniente dall'ufficio si presume validamente imputabile all'ente finché non sia contestata e provata l'usurpazione del potere o l'estraneità del firmatario. Ha però accolto il settimo motivo, assorbendo tutti gli altri, affermando che la mera istituzione del trust e il conferimento dei beni in esso sono fiscalmente neutri e non costituiscono autonomo presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni, perché manca un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza; l'imposta sarà eventualmente dovuta solo al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di liquidazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la CTR aveva comunque esaminato la questione della legittimazione e della sottoscrizione dell'appello dell'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo per omessa pronuncia.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato direttivo da lui delegato; la sottoscrizione è valida anche se proviene dal funzionario preposto al reparto competente, in assenza di specifica contestazione sulla provenienza o sull'usurpazione del potere.
artt. 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992
Riconoscono la qualità di parte processuale all'ufficio e la sua capacità di stare in giudizio, rappresentato organicamente dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.
art. 2, commi 47-49, d.l. n. 262/2006
La Corte ne fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata: l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce i reali trasferimenti di ricchezza, non la mera costituzione del vincolo di destinazione o del trust.
art. 53 Cost.
L'imposizione indiretta richiede un effettivo indice di ricchezza; la mera segregazione patrimoniale o attribuzione strumentale non basta a fondare il prelievo.
art. 1 d.lgs. n. 346/1990
Il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni è il reale trasferimento di beni o diritti e il conseguente arricchimento.
art. 2740 c.c.
Richiamato per descrivere l'effetto di segregazione patrimoniale del trust, che limita la regola generale della responsabilità patrimoniale.
art. 2645-ter c.c.
Richiamato per ricomprendere tra i vincoli di destinazione gli atti di destinazione a uno scopo, analoghi al trust sul piano dell'effetto segregante.
Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985
Definisce il trust come rapporto giuridico istituito da un disponente mediante attribuzione dei beni al trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
L. n. 364/1989
Norma di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'atto di impugnazione o di accertamento proveniente dall'ufficio si presume validamente imputabile all'amministrazione finché non sia specificamente contestata e provata l'estraneità del sottoscrittore o l'usurpazione del potere.
- La mancanza di produzione in giudizio della delega del funzionario che sottoscrive l'atto non comporta di per sé invalidità, se il sottoscrittore è un soggetto preposto al reparto competente o l'atto comunque proviene dall'ufficio e ne esprime la volontà.
- Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, il trust e il conferimento dei beni in trust sono atti fiscalmente neutri quando realizzano solo segregazione e destinazione strumentale dei beni, senza un effettivo trasferimento stabile di ricchezza.
- L'imposta proporzionale colpisce soltanto il successivo trasferimento finale ai beneficiari, perché solo quel momento integra un indice reale di capacità contributiva.
- L'interpretazione della disciplina fiscale dei vincoli di destinazione deve essere letta in modo costituzionalmente orientato, per evitare prelievi sganciati da un effettivo arricchimento e quindi contrari all'art. 53 Cost.
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