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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO - Notificazione cartella di pagamento - Avviso di mora - Impugnazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la validità dell'avviso di mora sostenendo che non gli fossero stati previamente notificati gli atti impositivi presupposti. La questione riguardava anche l'onere di impugnare contestualmente sia l'avviso di mora sia gli atti presupposti non notificati, nonché gli effetti della successiva reiterazione di avvisi di mora aventi identico contenuto.

La decisione

La Corte ha stabilito che il contribuente che deduce l'omessa notifica degli atti impositivi presupposti deve impugnare congiuntamente l'avviso di mora e tali atti. Se non lo fa, decade dal diritto di contestare sia gli atti presupposti sia i successivi avvisi di mora di identico contenuto, anche se reiterati dall'Amministrazione per rinnovarne l'efficacia esecutiva. L'avviso di mora perde efficacia quando, dopo la sua notifica, siano trascorsi almeno 180 giorni senza l'inizio dell'esecuzione. La decisione si pone quindi a favore dell'Amministrazione quanto all'onere di impugnazione, pur riconoscendo il limite temporale di efficacia dell'avviso.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    L'avviso di mora perde efficacia nel momento in cui sono trascorsi almeno 180 giorni dalla notifica senza che sia iniziata l'esecuzione.

    L'avviso di mora non conserva indefinitamente la propria efficacia esecutiva: se l'esecuzione non viene iniziata entro almeno 180 giorni dalla notificazione, l'avviso perde efficacia.

  • Cass. n. 13483/2007

    La pronuncia afferma che la contestazione dell'omessa notifica degli atti presupposti impone l'impugnazione congiunta dell'avviso di mora e degli atti non notificati; in mancanza, il contribuente decade anche dalla possibilità di contestare successivi avvisi di mora identici.

Massime di principio

  • Quando si riceve un atto della riscossione fondato su precedenti atti impositivi asseritamente mai notificati, è necessario contestare tempestivamente e congiuntamente sia l'atto ricevuto sia gli atti presupposti.
  • La mancata impugnazione congiunta può comportare la decadenza dal diritto di contestare non solo l'atto originario, ma anche successive reiterazioni aventi contenuto identico.
  • La reiterazione di un avviso di mora non riapre automaticamente i termini per contestare gli atti presupposti già non impugnati.
  • L'efficacia esecutiva dell'avviso di mora è soggetta a un limite temporale: in assenza di inizio dell'esecuzione entro almeno 180 giorni dalla notifica, l'avviso perde efficacia.
  • In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la tempestività dell'impugnazione, la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e l'eventuale decorso del termine di efficacia dell'avviso.

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