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Ordinanza

Ordinanza n. 2577/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 955/2024 pubbl. il 17/05/2024 RG n. 300/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202512189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 955/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, l'art. 113, comma 2, c.p.a. individua quale giudice competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre considerato la ripartizione interna della competenza tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata, ai sensi dell'art. 47 c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina, ritenuta territorialmente competente in via inderogabile, poiché il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza da eseguire, il Tribunale di Frosinone, ricade nella circoscrizione di tale sede. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Lazio - Latina nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata conduce, nella fattispecie, alla competenza della sezione staccata di Latina del TAR Lazio.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente deve avvenire nel termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • Quando, nell'ambito dello stesso TAR, la competenza per l'ottemperanza ricade su una sezione staccata, la sede centrale deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione staccata competente.
  • La riassunzione del giudizio davanti al TAR competente deve essere effettuata nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice ad quem spetta ogni ulteriore valutazione, inclusa quella sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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