Sentenza n. 72/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 3 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 3 aprile 2025 una domanda di riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno, del titolo di specializzazione conseguito in Spagna. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante fosse decorso il termine per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato un provvedimento espresso né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza adozione di un provvedimento. Il Ministero è rimasto inerte sulla domanda del 3 aprile 2025, violando sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia i termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è stato individuato in quattro mesi, ove siano necessarie integrazioni. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni
La presentazione di un’istanza e la scadenza del termine senza un pronunciamento dell’amministrazione fanno sorgere l’obbligo di provvedere e consentono di contestare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiederne l’integrazione.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
direttiva 2005/36/CE
È la direttiva cui il d.lgs. n. 206/2007 dà attuazione in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio, pur senza esplicita citazione nel testo, ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere; la norma non è espressamente richiamata nella motivazione.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a perfezionare il silenzio-inadempimento e a fondare l’azione avverso il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento entro tre mesi; ove siano necessarie integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- Quando il giudice accerta il silenzio-inadempimento, deve ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale spettantele.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere dopo la scadenza di quello attribuito all’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono esercitare il potere nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria sulla materia.
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