Cassazione Civile, Ordinanza n. 28936/2025 del 02/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva riconosciuto a favore di un soggetto operante in base a un accordo commerciale con mandato un compenso di euro 255.000, oltre interessi e IVA, per attività di procacciamento d'affari svolta in favore della società resistente. La corte d'appello, su impugnazione della società, ha annullato il lodo per nullità derivante da contrarietà all'ordine pubblico, ritenendo che l'attività svolta integrasse intermediazione nella compravendita di beni immobili o comunque di impianti fotovoltaici da considerare immobili, con conseguente applicazione della L. n. 39/1989 e del D.Lgs. n. 59/2010 e necessità di iscrizione nei ruoli/albo dei mediatori, mancata nel caso concreto; ha inoltre condannato il procacciatore alla restituzione di somme già fatturate e pagate. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) omessa motivazione e violazione degli artt. 1322 e 1362 c.c., per avere la corte d'appello aderito alla qualificazione del rapporto compiuta dagli arbitri senza autonoma motivazione; 2) falsa applicazione della L. n. 39/1989 e del D.Lgs. n. 59/2010, assumendo che l'attività non fosse mediazione immobiliare ma mera ricerca di soggetti interessati ad acquisire autorizzazioni e progetti per impianti fotovoltaici non ancora esistenti; 3) omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi, con riferimento all'effettiva attività svolta, alle condotte successive delle parti, alla volontà contrattuale e alla natura occasionale dell'intermediazione, sostenendo l'inapplicabilità della disciplina dei mediatori perché avente ad oggetto autorizzazioni e progetti e non impianti realizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente sulla qualificazione dell'attività come intermediazione per la compravendita di impianti fotovoltaici, considerati beni immobili secondo l'orientamento di legittimità richiamato. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dei vizi propri della sentenza che decide sull'impugnazione e non consente di rimettere in discussione il merito dell'accertamento fatto dal giudice di merito sull'oggetto dell'attività svolta; le doglianze miravano infatti a contestare un errore di giudizio e non un vizio scrutinabile in cassazione. È stata dunque confermata l'annullamento del lodo per violazione di norme di ordine pubblico e la conseguente esclusione del diritto al compenso/provvigione, oltre alla restituzione delle somme percepite.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la qualificazione del rapporto contrattuale dovesse essere autonomamente ricostruita dal giudice
art. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto e volontà delle parti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare omesso esame/motivazione su fatti decisivi; la Corte ha escluso la deducibilità del vizio perché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la dedotta falsa applicazione della disciplina sui mediatori
art. 111, comma 6, Cost.
utilizzato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, sindacabile solo in presenza di motivazione apparente, perplessa o contraddittoria
art. 829 c.p.c.
richiamato per affermare che l'impugnazione del lodo arbitrale ha natura a critica vincolata e consente solo i vizi previsti dalla norma
art. 830 c.p.c.
richiamato per chiarire la struttura bifasica del giudizio di impugnazione del lodo, con iudicium rescindens e successivo iudicium rescissorium se il lodo è annullato
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per sottolineare l'onere di specifica indicazione del fatto storico decisivo denunciato in cassazione
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti a supporto del motivo
art. 2 L. n. 39/1989
interpretato nel senso che l'attività di intermediazione immobiliare richiede l'iscrizione all'albo/ruoli camerali e che tale iscrizione costituisce elemento costitutivo del diritto alla provvigione
art. 8 L. n. 39/1989
richiamato come fonte dell'effetto restitutorio conseguente alla mancanza di iscrizione nei ruoli camerali
D.Lgs. n. 59/2010
richiamato quale disciplina applicabile alla mediazione/intermediazione commerciale nel quadro della falsa applicazione denunciata dal ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione di un lodo arbitrale, il controllo di legittimità riguarda solo i vizi propri della sentenza impugnata e la congruità della sua motivazione rispetto ai motivi di nullità del lodo, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito della decisione arbitrale.
- L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici e formalmente corrispondenti alle nullità tipizzate dall'art. 829 c.p.c., senza possibilità di introdurre in cassazione censure nuove o dirette soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi al di sotto del minimo costituzionale, ossia in caso di motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o internamente inconciliabile; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia di intermediazione immobiliare, la mancanza dell'iscrizione prevista dalla legge di settore impedisce il sorgere del diritto alla provvigione e può giustificare la ripetizione di quanto percepito a tale titolo.
- La qualificazione dell'attività come intermediazione immobiliare, ove adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere sovvertita in cassazione mediante censure che mirino solo a una diversa lettura delle risultanze fattuali o della volontà contrattuale delle parti.
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