Sentenza n. 11237/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di visto per motivi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione ex art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro dallo Sportello unico per l’immigrazione il 12 febbraio 2024. L’Amministrazione ha giustificato l’inerzia richiamando la perdurante sospensione del nulla osta prevista dall’art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti sia l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sia l’inerzia oltre il termine ragionevole. Ha considerato che il ricorrente aveva già ottenuto il nulla osta e aveva chiesto la convocazione presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto. La sospensione prevista dal d.l. 145/2024 non può protrarsi indefinitamente: deve essere definita dall’Amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. Il Ministero e l’Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e a concludere il procedimento nei 90 giorni successivi. Le spese sono state integralmente compensate, considerati l’elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell’iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudice verifica l’esistenza dell’obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto o ragionevole.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. 187/2024
Prevede la sospensione del nulla osta, ma tale sospensione non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall’amministrazione competente entro un termine ragionevole.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e un’inerzia protratta oltre il termine previsto o, in mancanza, oltre un termine ragionevole.
- La sospensione legislativamente prevista di un procedimento amministrativo non legittima un’inerzia indefinita: decorso un periodo significativo, l’amministrazione competente deve definire la sospensione e procedere alla conclusione del procedimento entro un termine ragionevole.
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato, l’ottenimento del nulla osta e la richiesta di convocazione presso la sede diplomatica fanno sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di attivare e concludere il procedimento, salvo impedimenti legittimi da definire tempestivamente.
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