Cassazione Penale, Ordinanza n. 36385/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali e sulla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione per un reato previsto dal testo unico immigrazione. Il ricorso deduceva, in modo generico, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non le avesse concesse nonostante la situazione del condannato; la Corte di cassazione rileva invece che il giudice d'appello aveva motivato il diniego richiamando i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi di resipiscenza o di circostanze positive.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di precisarne ulteriormente il contenuto fattuale oltre al richiamo normativo.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione ancorata a uno o più elementi ritenuti preponderanti, anche uno solo, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., oppure per l'assenza di elementi positivi di segno favorevole.
art. 133 c.p.
È richiamato come parametro di valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui anche un solo elemento, tra quelli previsti dall'art. 133 c.p., ritenuto decisivo in senso sfavorevole.
- La mancanza di circostanze positive o di segnali di resipiscenza dell'imputato può sorreggere il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità, una censura meramente generica contro il diniego delle attenuanti generiche è inidonea a scalfire una motivazione della sentenza di merito non manifestamente illogica o apparente.
Come è indicizzato
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