Sentenza n. 9778/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QI/1242/2025 del 28.03.2025 NUMERO PROTOCOLLO QI/68772/2025 notificato ai Sig.ri CAMPATI Maria e CAMPATI Donato rispettivamente in data 30.04.2025 e 28.04.2025 avente ad oggetto "Reiezione istanza di Condono Prot. 0/571534 sot. 0 del 10.12.2004 abuso in via Carpanzano, 36 00132 Municipio VI emessa da ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA DIREZIONE EDILIZIA U.O. CONDONI RISORSE PER ROMA S.P.A. a firma del Direttore Massimiliano Sansonetti; b) della Determinazione Dirigenziale NUMERO PROTOCOLLO QI/161042/2025 del 30.09.2022 avente ad oggetto "Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 2, della L.R. 12/2004, relativa all'istanza di condono prot. 0/571534 sot. 0." (ovverosia preavviso di rigetto istanza di condono prot. 0/571534 sot. 0.) emessa da ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA DIREZIONE EDILIZIA U.O. CONDONI RISORSE PER ROMA S.P.A. a firma del Dirigente di Risorse per Roma S.p.A. Arch. Massimiliano Di Martino e per Roma Capitale dal Dirigente Ing. Andrea Proietti; c) della Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QI/1241/2025 del 28.03.2025 NUMERO PROTOCOLLO QI/68766/2025 del 28/03/2025 notificata ai Sig.ri GENTILI Silvio in data 30.04.2025 avente ad oggetto "Reiezione istanza di Condono Prot. 0/571648 sot. 0 del 10.12.2004 abuso in via Carpanzano, 36 00132 Municipio VI emessa da ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA DIREZIONE EDILIZIA U.O. CONDONI RISORSE PER ROMA S.P.A. a firma del Direttore Massimiliano Sansonetti; d) della Determinazione Dirigenziale NUMERO PROTCOLLO QI/161064/2022 del 30.09.2022 avente ad oggetto "Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 2, della L.R. 12/2004, relativa all'istanza di condono prot. 0/571648 sot. 0." (ovverosia preavviso di rigetto istanza di condono prot. 0/571648 sot. 0.) emessa da ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA DIREZIONE EDILIZIA U.O. CONDONI RISORSE PER ROMA S.P.A. a firma del Dirigente di Risorse per Roma S.p.A. Arch. Massimiliano Di Martino e per Roma Capitale dal Dirigente Ing. Andrea Proietti; e) della Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QI/1238/2025 del 23/03/2025 NUMERO PROTOCOLLO QI/68741/2025 del 28/03/2025 notificata alla Sig.ra il 14.05.2025 avente ad oggetto "Reiezione istanza di Condono Prot. 0/567891 sot. 0 del 10.12.2004 abuso in via Carpanzano, 36 00132 Municipio VI" emessa da ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA DIREZIONE EDILIZIA U.O. CONDONI RISORSE PER ROMA S.P.A. a firma del Direttore Massimiliano Sansonetti; f) della Determinazione Dirigenziale NUMERO PROTCOLLO QI/161072/2022 del 30.09.2022 avente ad oggetto "Comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 2, della L.R. 12/2004, relativa all'istanza di condono prot. 0/567891 sot. 0." (ovverosia preavviso di rigetto istanza di condono prot. 0/567891 sot. 0.) emessa da ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA DIREZIONE EDILIZIA U.O. CONDONI RISORSE PER ROMA S.P.A. a firma del Dirigente di Risorse per Roma S.p.A. Arch. Massimiliano Di Martino e per Roma Capitale dal Dirigente Ing. Andrea Proietti; g) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pluralità di dinieghi di condono edilizio e relativi preavvisi di rigetto riguardanti unità abitative realizzate sine titulo in zona vincolata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso collettivo e cumulativo contro distinti dinieghi di condono e relativi preavvisi di rigetto, concernenti diverse istanze di condono riferite a unità abitative facenti parte del medesimo fabbricato. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 12/2004, il difetto di istruttoria, l'eccesso di potere e la disparità di trattamento. Roma Capitale e Risorse per Roma S.p.A. si sono costituite chiedendo il rigetto. Il giudice ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, la possibile inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti del ricorso collettivo e cumulativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ciascun ricorrente intendeva far valere una propria situazione giuridica soggettiva, autonoma sul piano procedimentale rispetto a quelle degli altri ricorrenti, e le impugnazioni riguardavano istanze di condono diverse e provvedimenti eterogenei. La mera identità delle questioni giuridiche dedotte non è stata ritenuta sufficiente a giustificare il cumulo. Il ricorso cumulativo costituisce un'eccezione e presuppone, ai sensi dell'art. 40 c.p.a., l'identità dei contenuti, dei motivi e dell'oggetto degli atti, oppure una stretta connessione procedimentale e funzionale tale da giustificare la trattazione in un unico processo. Tali presupposti sono stati ritenuti mancanti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
Il ricorso cumulativo rappresenta l'eccezione, occorrendo identità di contenuti, motivi e oggetto o almeno una stretta connessione procedimentale e funzionale tra gli atti impugnati.
La proposizione congiunta di domande di annullamento contro più atti è ammissibile solo quando gli atti presentino identità sostanziale o una stretta connessione procedimentale e funzionale; la mera comunanza delle questioni giuridiche non è sufficiente.
l. n. 12/2004
La legge regionale è stata invocata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dei dinieghi di condono, ma il TAR non ha esaminato nel merito le relative censure per avere dichiarato il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti amministrativi costituisce un'eccezione e richiede l'identità dei contenuti, dei motivi e dell'oggetto degli atti impugnati oppure una stretta connessione procedimentale e funzionale tra essi.
- La mera identità o analogia delle questioni giuridiche dedotte non rende ammissibile il ricorso cumulativo quando gli atti impugnati derivano da procedimenti distinti e incidono su autonome situazioni giuridiche soggettive.
- Quando più soggetti impugnano provvedimenti adottati nell'ambito di procedimenti autonomi, la diversità delle istanze e dei contenuti provvedimentali può determinare l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, anche se gli atti riguardano il medesimo fabbricato e presentano problematiche comuni.
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