Sentenza n. 3991/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici di cui all’Avviso Pubblico 11681 – Piano 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cancellazione dalla graduatoria per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e successivo rigetto dell'opposizione
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento ALER del 18 marzo 2026, con cui era stato cancellato dalla graduatoria formata a seguito dell’Avviso Pubblico 11681 – Piano 2025 per carenza dei presupposti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. d), del R.R. 4/2017, nonché il successivo decreto di rigetto dell’opposizione del 29 aprile 2026. Deduceva: violazione dell’art. 6, comma 1, lett. d), R.R. 4/2017, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990; ulteriore difetto di istruttoria; violazione del principio di proporzionalità. ALER eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei soggetti collocati in graduatoria in posizione successiva rispetto al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi di merito e senza vagliare l’istanza di ALER di rimessione in termini per la tardiva costituzione. Ha ritenuto che i soggetti collocati in graduatoria dopo il ricorrente siano controinteressati sostanziali, poiché l’eventuale reinserimento del ricorrente avrebbe potuto pregiudicare la loro posizione, e controinteressati formali, in quanto facilmente individuabili tramite un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Poiché il ricorso era stato notificato soltanto ad ALER e al Comune di Milano, senza notifica ad almeno uno dei controinteressati, è stata ravvisata la violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese sono state compensate per la definizione in rito e la tardiva costituzione di ALER. È stata inoltre revocata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 130-bis, comma 1, e 136 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. d), R.R. 4/2017
La disposizione era posta a fondamento della cancellazione dalla graduatoria, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Invocati dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, senza esame nel merito per la definizione del giudizio in rito.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La possibilità di ottenere tramite accesso i dati identificativi dei soggetti collocati successivamente in graduatoria rende questi ultimi facilmente individuabili come controinteressati formali.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Nell’azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto o facilmente individuabili sulla base delle indicazioni contenute nell’atto stesso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati comporta l’inammissibilità del ricorso.
artt. 130-bis, comma 1, e 136 d.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto la cancellazione o l’esclusione da una graduatoria, sono controinteressati sostanziali i soggetti collocati in posizione successiva rispetto al ricorrente, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso e il reinserimento del ricorrente possono pregiudicare la loro posizione in graduatoria.
- I soggetti collocati successivamente in una graduatoria sono controinteressati anche in senso formale quando risultino facilmente individuabili mediante un’istanza di accesso ai documenti amministrativi rivolta all’amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990.
- Nell’azione di annullamento, l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuati o facilmente individuabili determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di merito.
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