Cassazione Penale, Sentenza n. 9014/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere (misura del 9 aprile 2022) per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Iazzetta deduceva genericità e mancata indicazione temporale delle dichiarazioni dei collaboratori a suo carico e l'errata valorizzazione delle intercettazioni come riscontro, sostenendo che rilevano solo attività pregresse. Zanfardino contestava la carenza di propalazioni a suo carico, sostenendo che la sua condotta era episodica o autonoma e che la mera contiguità al clan non equivale a partecipazione; inoltre censurava l'interpretazione accusatoria di specifici episodi (incontro con Angelo Moccia, vicenda ristorante Shinto, incontro con appartenente al clan Di Lauro). Le difese hanno anche prodotto un interrogatorio (allegato in replica) che il giudice della legittimità ha ritenuto inammissibile ai fini del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa la sussistenza di gravi indizi per la partecipazione di Iazzetta e Zanfardino all'associazione mafiosa, valorizzando conversazioni intercettate e, per Iazzetta, dichiarazioni di collaboratori come elementi convergenti. Ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (vietata rivalutazione di merito) e ritenuto irrilevante ai fini del riesame l'interrogatorio prodotto successivamente alle acquisizioni coeve. Per Zanfardino la Corte ha ritenuto sufficienti indicatori fattuali non episodici che consentono di inferire una stabile messa a disposizione del sodalizio, benché non fosse citato da collaboratori. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposizioni per l'adempimento dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
ricorso di riesame e limiti valutativi
Disciplina il giudizio di riesame: valutazione delle acquisizioni coeve alla misura, delle sopravvenienze favorevoli e degli elementi addotti in udienza; esclude rilievo di acquisizioni successive alla chiusura della discussione
art. 416-bis cod. pen.
associazione per delinquere di stampo mafioso
La partecipazione si valuta in termini di stabile inserimento e messa a disposizione dell'organizzazione; forma libera di partecipazione che può emergere da indicatori fattuali anche senza atto formale di inserimento
art. 273 cod. proc. pen.
gravi indizi di colpevolezza
La mancata sussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se si traduce nella violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Le esigenze cautelari devono essere valutate con motivazione non manifestamente illogica; la Cassazione verifica la congruenza della motivazione rispetto ai canoni di logica e principi di diritto
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
vizio di motivazione per travisamento della prova
Consente di dedurre il travisamento della prova ma la Corte di legittimità può sindacare solo distorsioni incontrovertibili della trasposizione del dato probatorio, non una diversa valutazione di merito
art. 292 cod. proc. pen.
requisiti formali della motivazione del provvedimento cautelare
La motivazione del provvedimento di riesame deve conformarsi al modello previsto, con gli adattamenti del procedimento cautelare basato su indizi
art. 546 cod. proc. pen.
modulo motivazionale richiamato
Modello di motivazione cui il giudice del riesame deve conformarsi, adattato al procedimento cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese per i ricorrenti
Prevede la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti della cancelleria
Norma procedurale per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese e agli obblighi di comunicazione
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti di riesame è limitato: non può rivedere i fatti ma solo valutare se la motivazione del giudice di merito sia logicamente congrua e conforme a norme di diritto
- La sussistenza di gravi indizi per il delitto di associazione mafiosa può fondarsi su conversazioni intercettate e su dichiarazioni di collaboratori, valutate nel loro insieme e in relazione al contesto; tali elementi, se convergenti, possono dimostrare la perdurante appartenenza
- La partecipazione a un'organizzazione mafiosa si può desumere anche da indicatori di fatto non rituali o da comportamenti di messa a disposizione, senza necessità di atto formale di affiliazione o di una specifica propalazione di collaboratori
- Nuove acquisizioni probatorie sopravvenute dopo la chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non rilevano in sede di legittimità e vanno proposte nei rimedi idonei (revoca o modifica della misura)
- La contestazione di travisamento della prova in Cassazione richiede la dimostrazione che il giudice di merito abbia trasferito in modo macroscopicamente errato il dato probatorio; non è consentita una semplice rivalutazione alternativa degli elementi
- La mera contiguità o vicinanza a soggetti appartenenti a un clan non è automatica prova di partecipazione, ma può concorrere, se inserita in un quadro di indizi gravi e precisi, a ricostruire l'intraneità dell'indagato
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