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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 25135 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il valore imponibile, ai fini dell'imposta di registro, di una cessione d'azienda tra DB F. AG e DB V.G. L'Agenzia delle Entrate contestava l'inammissibilità del proprio appello, ritenuto tardivo dalla CTR, sostenendo che la consegna diretta della sentenza all'ufficio fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. DB V.G. sosteneva invece di poter beneficiare della decisione favorevole ottenuta dalla coobbligata DB F. AG, anche se il proprio avviso di liquidazione era divenuto definitivo e la sentenza favorevole non era ancora passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, nel regime anteriore alla modifica normativa del 2010, la consegna diretta della sentenza all'ufficio non faceva decorrere il termine breve per l'appello; pertanto, l'appello era tempestivo ai sensi del termine annuale. Ha inoltre accolto il quarto e il quinto motivo di DB V.G., affermando che il processo relativo al coobbligato può essere sospeso o riunito per consentire di beneficiare dell'eventuale sentenza definitiva favorevole dell'altro coobbligato, purché non fondata su ragioni personali. Ha dichiarato inammissibili il primo e il sesto motivo di DB V.G., perché le relative questioni non erano state riproposte in appello, e ha rigettato il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 38

    Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art. 137 c.p.c. e segg.; successivamente, la norma è stata modificata prevedendo la notificazione a norma dell'art. 16.

    Per le sentenze notificate prima della modifica introdotta nel 2010, la consegna diretta della sentenza all'ufficio non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

  • D.L. n. 40/2010, art. 3, comma 1, lett. a), convertito dalla L. n. 73/2010

    La modifica ha inciso sulle modalità di notificazione delle sentenze tributarie, ma non si applica retroattivamente alle notifiche effettuate prima della sua entrata in vigore.

  • Art. 327 c.p.c.

    In assenza di una valida notificazione idonea a far decorrere il termine breve, l'impugnazione può essere proposta entro il termine annuale di decadenza, nella versione applicabile ratione temporis.

  • Art. 1306 c.c.

    Nella solidarietà, il coobbligato può avvalersi della sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato solo quando essa sia definitiva, salvo il coordinamento processuale mediante sospensione o riunione del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

    Le questioni assorbite o non esaminate devono essere espressamente riproposte in appello; in mancanza, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 14, comma 3

    L'intervento volontario nel giudizio promosso da un coobbligato non consente di aggirare la definitività dell'atto impositivo derivante dalla mancata impugnazione.

  • Art. 274 c.p.c.

    È possibile riunire procedimenti distinti quando sussistano elementi di connessione e la trattazione congiunta sia opportuna per ragioni di economia processuale.

Massime di principio

  • La validità della notificazione di una sentenza e la conseguente decorrenza del termine breve per impugnare devono essere valutate secondo la disciplina vigente al momento della notificazione; una modalità introdotta successivamente non può essere applicata retroattivamente.
  • Il coobbligato solidale che non impugna tempestivamente il proprio atto impositivo non può riaprire il termine mediante un intervento nel giudizio promosso da un altro coobbligato.
  • Una sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato può essere fatta valere dagli altri coobbligati, ma normalmente deve essere passata in giudicato e non deve dipendere da ragioni esclusivamente personali.
  • Se il giudizio favorevole del coobbligato è ancora pendente, il procedimento dell'altro coobbligato può essere sospeso o riunito per evitare decisioni contrastanti e consentire l'eventuale estensione degli effetti della futura sentenza definitiva.
  • Le eccezioni o domande assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; diversamente, si considerano rinunciate e non possono essere fatte valere per la prima volta in cassazione.

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