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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2321/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava omissione di pronunzia da parte della Corte di cassazione in relazione a un motivo principale di impugnazione: la mancanza di motivazione della sentenza di appello circa la partecipazione di Ventrici all'associazione di narcotrafficanti quale mero associato e non quale figura apicale/organizzatrice. La difesa invocava inoltre l'errore di fatto (di tipo percettivo) ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. e chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza di legittimità quanto al delitto associativo.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso di legittimità fosse già esaminato e adeguatamente trattato nella decisione impugnata (richiamo alle pp. 43-44 e alle pp. 118-120 della sentenza), che documentano la motivazione circa l'appartenenza di Ventrici all'associazione e il suo ruolo operativo (tra l'altro come broker e responsabile di un investimento da 500.000 euro). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 (d.P.R. n. 309/1990)

    Norma contestata come capo A: disciplina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; è il titolo di reato principale per cui Ventrici è stato ritenuto responsabile.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferito come capo F: norma relativa a detenzione e cessione di stupefacenti; contestazione accessoria nel procedimento.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso straordinario per vizio di fatto (errore di fatto) di tipo percettivo; la difesa l'ha invocata per sostenere un errore di mancata considerazione di un motivo.

  • art. 606, comma 1, lett. 8) ed e) c.p.p.

    Richiamati come presunte violazioni di legge e vizi di motivazione/omessa pronuncia nell'originario ricorso di cassazione; sono tra le fattispecie dedotte per censurare la motivazione di merito.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Riferimento normativo connesso all'onere e al contenuto della motivazione delle decisioni giudiziali; evocato per contestare la presunta carenza motivazionale.

  • art. 192, comma 1 e 2 c.p.p.

    Norme sul giudizio basato sulle prove e sulla motivazione dell'apprezzamento probatorio; menzionate nella critica alla motivazione di merito.

  • art. 546, comma 1, lett. E) c.p.p.

    Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione nel processo abbreviato e alla loro valutazione in sede di appello/legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle spese e alle sanzioni quando il ricorso è inammissibile, salvo che l'inammissibilità derivi da assenza di colpa; invocata per giustificare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, salvo assenza di colpa, l'inammissibilità di un ricorso può comportare sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • La censura per omissione di pronunzia richiede la dimostrazione che il giudice non abbia affatto considerato il dedotto motivo: la mera discrepanza di qualificazione fattuale o l'interpretazione diversa della stessa situazione non costituisce automaticamente omissione.
  • L'errore di fatto invocabile in ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori percettivi e non si estende a divergenze di valutazione o di interpretazione della prova.
  • Nei ricorsi per omissione di motivazione è efficace indicare puntualmente le pagine/parte della decisione in cui si sostiene manchi la risposta; tuttavia se la decisione contiene una trattazione, anche sintetica, di quel profilo la censura risulterà infondata.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagarne le spese e una sanzione pecuniaria, salvo che provi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • In situazioni simili è opportuno, prima di proporre un nuovo gravame, verificare attentamente se le stesse argomentazioni siano già state esaminate nella sentenza impugnata e documentare in modo chiaro l'effettiva omissione o l'errore di fatto percettivo.

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