Cassazione Penale, Sentenza n. 2321/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava omissione di pronunzia da parte della Corte di cassazione in relazione a un motivo principale di impugnazione: la mancanza di motivazione della sentenza di appello circa la partecipazione di Ventrici all'associazione di narcotrafficanti quale mero associato e non quale figura apicale/organizzatrice. La difesa invocava inoltre l'errore di fatto (di tipo percettivo) ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. e chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza di legittimità quanto al delitto associativo.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso di legittimità fosse già esaminato e adeguatamente trattato nella decisione impugnata (richiamo alle pp. 43-44 e alle pp. 118-120 della sentenza), che documentano la motivazione circa l'appartenenza di Ventrici all'associazione e il suo ruolo operativo (tra l'altro come broker e responsabile di un investimento da 500.000 euro). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 (d.P.R. n. 309/1990)
Norma contestata come capo A: disciplina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; è il titolo di reato principale per cui Ventrici è stato ritenuto responsabile.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riferito come capo F: norma relativa a detenzione e cessione di stupefacenti; contestazione accessoria nel procedimento.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che consente il ricorso straordinario per vizio di fatto (errore di fatto) di tipo percettivo; la difesa l'ha invocata per sostenere un errore di mancata considerazione di un motivo.
art. 606, comma 1, lett. 8) ed e) c.p.p.
Richiamati come presunte violazioni di legge e vizi di motivazione/omessa pronuncia nell'originario ricorso di cassazione; sono tra le fattispecie dedotte per censurare la motivazione di merito.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Riferimento normativo connesso all'onere e al contenuto della motivazione delle decisioni giudiziali; evocato per contestare la presunta carenza motivazionale.
art. 192, comma 1 e 2 c.p.p.
Norme sul giudizio basato sulle prove e sulla motivazione dell'apprezzamento probatorio; menzionate nella critica alla motivazione di merito.
art. 546, comma 1, lett. E) c.p.p.
Richiamata in relazione ai motivi di impugnazione nel processo abbreviato e alla loro valutazione in sede di appello/legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alle spese e alle sanzioni quando il ricorso è inammissibile, salvo che l'inammissibilità derivi da assenza di colpa; invocata per giustificare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata per il principio che, salvo assenza di colpa, l'inammissibilità di un ricorso può comportare sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- La censura per omissione di pronunzia richiede la dimostrazione che il giudice non abbia affatto considerato il dedotto motivo: la mera discrepanza di qualificazione fattuale o l'interpretazione diversa della stessa situazione non costituisce automaticamente omissione.
- L'errore di fatto invocabile in ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori percettivi e non si estende a divergenze di valutazione o di interpretazione della prova.
- Nei ricorsi per omissione di motivazione è efficace indicare puntualmente le pagine/parte della decisione in cui si sostiene manchi la risposta; tuttavia se la decisione contiene una trattazione, anche sintetica, di quel profilo la censura risulterà infondata.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagarne le spese e una sanzione pecuniaria, salvo che provi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In situazioni simili è opportuno, prima di proporre un nuovo gravame, verificare attentamente se le stesse argomentazioni siano già state esaminate nella sentenza impugnata e documentare in modo chiaro l'effettiva omissione o l'errore di fatto percettivo.
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