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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2156/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale e confermato dalla Corte d'appello, della richiesta di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011 dopo il diniego di rinnovo dell'iscrizione nella 'white list' da parte della Prefettura (motivato su profili connessi a un familiare convivente, Michelangelo Balestrucci). La ricorrente ha denunciato: (1) carenza di motivazione della Corte territoriale e mancata valutazione dell'ammissibilità della domanda di controllo giudiziario in presenza del diniego white list; (2) errata applicazione/violazione dell'art. 34-bis poiché il giudizio doveva essere prognostico e valutare la concreta possibilità di riallineamento dell'impresa, non limitarsi a una fotografia del passato; (3) violazione di norme del codice ambientale (art. 183 comma 1 lett. i) d.lgs. 152/2006) e del codice penale in relazione alla lecita attività di intermediazione svolta dalla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per omessa e insufficiente motivazione sia sull'ammissibilità della richiesta di controllo giudiziario (in relazione al diniego di iscrizione nella white list) sia sulla mancata valutazione prognostica circa la capacità dell'impresa di riallinearsi al circuito economico sano. La Cassazione ha affermato la sovrapponibilità e l'equivalenza, in termini di presupposti e di effetti rilevanti ai fini del controllo giudiziario, tra il diniego di iscrizione nella white list e l'interdittiva antimafia, e ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame conforme ai criteri e principi enunciati (valutazione della occasionalità dell'agevolazione e giudizio prognostico sull'emendabilità della situazione aziendale).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - art. 34-bis

    L'art. 34-bis comma 6 disciplina il controllo giudiziario richiesto dall'impresa colpita da interdittiva; la Corte ha precisato che il sindacato del giudice deve essere prognostico e valutare le concrete possibilità di riallineamento dell'impresa, non limitarsi a una mera fotografia del passato. Inoltre la norma, per la Corte, può applicarsi anche quando il diniego alla white list sia sostanzialmente equivalente all'interdittiva.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 84 e 85

    Art. 84/85 regolano comunicazioni e informazioni antimafia: la sentenza distingue comunicazioni (vincolate, collegate a provvedimenti definitivi) e informazioni (più discrezionali della Prefettura). La Corte sottolinea l'autonomia e la finalità preventiva di tali strumenti, ma anche la loro connessione sistematica con le white list.

  • Legge 23 dicembre 2014 (conv. dl) e Legge 13 dicembre 2012, n. 190 - art. 1, comma 52 e 52-bis (white list)

    L'iscrizione nella white list e il relativo diniego sono disciplinati dall'art. 1 comma 52 (e 52-bis) della legge anticorruzione; la Corte rileva che le norme attribuiscono alla white list funzione equivalente, in certi effetti, alla comunicazione/informazione antimafia e giustificano la parificazione dei presupposti quando occorre valutare l'accesso al controllo giudiziario.

  • D.P.C.M. 18 aprile 2013 - art. 2 comma 2 lett. b)

    Richiamato in relazione ai presupposti che la Prefettura deve valutare per il rilascio/iscrizione nella white list; la decisione segnala che il diniego alla white list è motivato sulla base di elementi analoghi a quelli dell'informativa antimafia.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 10 comma 3 e art. 27 (limiti impugnazioni)

    Richiamati in merito ai limiti delle censure proponibili in cassazione contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge nei limiti previsti, ma la Corte ha comunque rilevato vizi di motivazione e di diritto rilevanti e ha accolto il ricorso.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 183 comma 1 lett. i) (Codice Ambiente)

    Citato rispetto alla qualificazione dell'attività di intermediazione di rifiuti: la ricorrente sosteneva la liceità della propria attività e che la presunta illiceità non poteva giustificare il diniego; la Corte ha richiamato la questione ma ha deciso soprattutto sul punto processuale e motivazionale relativo all'art. 34-bis.

Massime di principio

  • Il diniego di iscrizione nella white list, se fondato su elementi analoghi a quelli delle informative/interdittive antimafia, può essere considerato, ai fini dell'accesso al controllo giudiziario ex art. 34-bis, sostanzialmente equivalente all'interdittiva; pertanto il giudice della prevenzione deve valutare l'ammissibilità anche quando la limitazione derivi da una white list.
  • Il sindacato del giudice in sede di controllo giudiziario non è meramente ricognitivo: deve effettuare un giudizio prognostico sull'effettiva possibilità che l'impresa si riallinei al contesto economico sano (valutazione dell'emendabilità e dell'occasionalità dell'agevolazione), considerando cambiamenti intervenuti nella compagine, gestione e comportamenti successivi ai fatti contestati.
  • La Corte d'appello è obbligata a motivare espressamente sia sull'ammissibilità della domanda (presupposti formali e sostanziali) sia sul merito, fornendo argomentazioni concrete sul giudizio prognostico e sulla occasionalità dell'infiltrazione; l'assenza di tali valutazioni costituisce vizio di motivazione rilevante.
  • Non basta richiamare fatti e precedenti personali di terzi (es. familiari) senza valutare se e come tali elementi incidano effettivamente sulla attuale e futura capacità gestionale e sull'indipendenza dell'impresa: la mera convivenza o precedenti non automaticamente precludono l'accesso al controllo giudiziario.
  • In presenza di provvedimenti amministrativi come il diniego white list, è appropriato coordinare l'interpretazione delle fonti (codice antimafia e disciplina white list) per evitare disparità di trattamento e per assicurare un esame sostanziale dei presupposti di tutela dell'ordine pubblico economico.
  • Dal punto di vista procedurale, le questioni di ammissibilità e i limiti della cassazione (censure per violazione di legge) non escludono l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente le proprie scelte; vizi motivazionali rilevanti possono giustificare l'annullamento e il rinvio.

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