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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18847/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un dottore commercialista e revisore legale ha convenuto davanti al Tribunale di Roma una cliente persona fisica chiedendo l'accertamento del diritto al compenso per attività di consulenza patrimoniale, fiscale e societaria svolta in base a un incarico conferito nel 2014 e la condanna al pagamento di oltre 6 milioni di euro, oltre accessori. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo di avere residenza e domicilio a Londra e di essere estranea a un rapporto contrattuale diretto con il professionista, nonché di avere agito come consumatore. Il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione deducendo: 1) la giurisdizione italiana ex art. 3, comma 1, l. 218/1995, perché la convenuta avrebbe mantenuto il domicilio in Italia, ove si concentra la sede dei suoi affari e delle società da lei integralmente partecipate; 2) in subordine, la giurisdizione italiana ex art. 3, comma 2, l. 218/1995, per i criteri speciali del Regolamento Bruxelles I bis, richiamati come diritto interno, in quanto si tratterebbe di contratto di prestazione di servizi; 3) l'inapplicabilità della disciplina consumeristica, poiché la convenuta sarebbe un professionista/imprenditrice e non un consumatore. La controparte ha resistito, insistendo sull'applicazione del foro del consumatore e sulla propria residenza/domicilio nel Regno Unito.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano e ha rimesso la causa al Tribunale di Roma. Ha ritenuto che, sulla base degli elementi probatori acquisiti, non fosse dimostrato un domicilio della convenuta diverso dalla residenza anagrafica estera; ha inoltre valorizzato il fatto che la controversia, secondo la prospettazione attorea, riguardava un contratto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto attività eseguite in Italia e retribuibili in Italia, con applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 l. 218/1995 e alle norme convenzionali richiamate come diritto interno. Ha escluso, per quanto rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, l'operatività del foro del consumatore, osservando che comunque non risultavano integrate le condizioni territoriali previste per tale disciplina. Il regolamento è stato quindi accolto e la causa rimessa al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    La preclusione al regolamento preventivo si verifica quando la causa è trattenuta per la sentenza, momento che radica i poteri decisori del giudice.

  • art. 3, comma 1, l. n. 218 del 1995

    La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia; il criterio valorizza il radicamento effettivo del convenuto nel territorio italiano.

  • art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995

    Le norme richiamate dalla Convenzione/Regolamento sulle competenze speciali operano come diritto interno anche quando il convenuto non sia domiciliato in uno Stato aderente, se la materia rientra nel loro ambito.

  • art. 43 c.c.

    Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.

  • art. 5 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968

    in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita

    Nei contratti, la giurisdizione si radica nel luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio.

  • art. 13 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968

    La disciplina consumeristica presuppone un contratto concluso per un uso estraneo all'attività professionale del contraente persona fisica e richiede specifiche condizioni territoriali per l'attrazione al foro del consumatore.

  • art. 14 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968

    L'azione contro il consumatore può essere proposta davanti ai giudici del suo domicilio; la tutela processuale della parte debole è circoscritta ai presupposti di legge.

  • art. 67 Brexit Withdrawal Agreement

    Per i procedimenti iniziati dopo il 31/12/2020 non trova applicazione il Regolamento Bruxelles I bis nei rapporti con il Regno Unito.

  • art. 126 Brexit Withdrawal Agreement

    Il periodo di transizione si è concluso il 31/12/2020.

  • art. 7 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Richiamato dalla parte ricorrente come criterio speciale nei contratti di prestazione di servizi, ma non decisivo nel caso concreto per la non applicabilità del regolamento ai rapporti con il Regno Unito dopo la Brexit.

  • art. 66-bis Codice del consumo

    Invocato per sostenere la competenza del giudice del luogo di domicilio del consumatore.

  • art. 2230 c.c.

    La controversia è stata inquadrata come rapporto di prestazione d'opera intellettuale.

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione, la Corte può ricostruire i fatti rilevanti sulla base degli atti e delle prove, ma non può fondare il proprio giudizio su meri presupposti non dimostrati.
  • Il domicilio della persona fisica, rilevante per la giurisdizione, coincide con il luogo della principale sede degli affari e interessi; elementi come immobili, partecipazioni societarie o attività economiche devono avere specifica forza dimostrativa per superare il dato anagrafico/documentale contrario.
  • Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale, il criterio di collegamento rilevante ai fini della giurisdizione speciale è il luogo in cui la prestazione è stata o deve essere eseguita.
  • La qualifica di consumatore dipende dallo scopo concretamente perseguito al momento della conclusione del contratto e non dalla sola circostanza che la persona fisica svolga anche attività imprenditoriale o professionale.
  • La tutela processuale del consumatore opera solo se ricorrono i presupposti oggettivi e territoriali previsti dalla disciplina speciale; in difetto, restano applicabili i criteri generali e speciali ordinari di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneMandato
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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