Cassazione Civile, Sentenza n. 5047/2020 del 25/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice aveva adito il Tribunale di Pordenone chiedendo il riconoscimento del diritto a permanere in servizio fino al 31 agosto 2007, con la qualifica di assistente tecnico e orario settimanale di 36 ore. La supplenza riguardava un posto previsto nella pianta organica, vacante e disponibile già al 31 dicembre 2006 e destinato a rimanere tale per l’intero anno scolastico; la lavoratrice era stata individuata tramite la graduatoria di istituto, nella quale figurava in terza fascia. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla durata annuale della supplenza e la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 90/2013 depositata il 9 maggio 2013, aveva respinto l’appello del Ministero. Con un unico motivo il Ministero ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della L. n. 124/1999 e del D.M. n. 430/2000, sostenendo che il D.L. n. 255/2001 non aveva modificato la struttura delle graduatorie e che gli iscritti in terza fascia non potevano aspirare a supplenze annuali, ma soltanto a supplenze temporanee. Ha inoltre dedotto che non vi sarebbe necessaria corrispondenza tra natura della vacanza e durata del contratto, la quale potrebbe variare in relazione alle esigenze amministrative e ai requisiti degli aspiranti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la tipologia di supplenza sia determinata dalla natura e dalla collocazione temporale della vacanza: un posto vacante e disponibile al 31 dicembre dà luogo a una supplenza annuale. Il fatto che, esaurite le graduatorie di riferimento prioritario, l’assunzione sia effettuata attingendo a una diversa graduatoria, compresa quella di istituto, non muta tale criterio né la durata prevista dalla legge. La disciplina dell’art. 4 della L. n. 124/1999 è imperativa e il termine contrattuale difforme è sostituito di diritto, ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, c.c., con quello stabilito dal legislatore. Non è stata pronunciata condanna alle spese di Cassazione, poiché la resistente è rimasta intimata. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell’Amministrazione statale esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 4, commi 1, 2, 6, 7 e 11, L. n. 124/1999
Dal complesso delle disposizioni sopra richiamate emerge, quindi, che il criterio discretivo per individuare la tipologia di supplenza è rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, che, pur condizionando la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’assunzione, resta immutato nel caso in cui sia esaurita la graduatoria di riferimento prioritario ed alla copertura debba procedersi attingendo il nominativo da una graduatoria diversa. In detta ipotesi, quindi, il termine finale da apporre al contratto resta disciplinato dalla regola generale fissata dalla L. n. 124 del 1999, art. 4 con la conseguenza che dovrà essere annuale se la supplenza riguarda un posto vacante e disponibile già alla data del 31 dicembre.
La natura della vacanza e la sua disponibilità entro il 31 dicembre determinano la tipologia e la durata della supplenza; l’eventuale ricorso a una graduatoria diversa da quella prioritariamente prevista non modifica la durata annuale dovuta per la copertura di un posto vacante e disponibile.
art. 1419, comma 2, c.c.
La disciplina dettata dalla richiamata L. n. 124 del 1999 ha carattere imperativo, in quanto finalizzata a garantire trasparenza, imparzialità e, al tempo stesso, efficienza dell’agire dell’amministrazione scolastica, e, pertanto, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il termine apposto nel contratto individuale dovesse essere sostituito, ex art. 1419 c.c., comma 2, da quello previsto dal legislatore.
Poiché la disciplina legale sulla durata delle supplenze è imperativa, il termine difforme inserito nel contratto individuale è sostituito di diritto dal termine previsto dalla legge.
D.L. n. 255/2001, art. 1, comma 6, convertito dalla L. n. 333/2001
In questo contesto è poi intervenuto il D.L. n. 255 del 2001 che, al fine di imprimere un’accelerazione alle attività prodromiche all’avvio dell’anno scolastico, all’art. 1, comma 6, ha previsto che “decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto”
Il ricorso alle graduatorie di istituto, in subordine a quelle permanenti, è ammesso per le nomine di supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche; la graduatoria utilizzata per individuare l’aspirante non altera la durata della supplenza determinata dalla natura della vacanza.
D.M. n. 430/2000, artt. 1, 2 e 5
Per quest’ultimo le norme regolamentari sono state dettate dal D.M. n. 430 del 2000 che, dopo avere ribadito all’art. 1, comma 1, la distinzione fra le diverse tipologie di supplenze, ha previsto (art. 1, comma 3, e art. 2) che le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche devono essere conferite attingendo dalle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 554 e, in caso di esaurimento, dagli elenchi provinciali, mentre per l’attribuzione delle supplenze temporanee occorre fare riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, disciplinate dall’art. 5 dello stesso decreto.
Il decreto disciplina le graduatorie utilizzabili per le diverse tipologie di supplenza, ma, nell’interpretazione della Corte, l’esaurimento della graduatoria prioritaria e il conseguente ricorso a una graduatoria diversa non mutano il criterio legale che determina la durata del contratto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo.
L’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che, in ragione della loro qualità soggettiva, sono esonerate dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per individuare la tipologia e la durata di una supplenza scolastica rileva la natura della vacanza: la copertura di un posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre comporta una supplenza annuale.
- L’utilizzo di una graduatoria diversa da quella prioritariamente prevista, anche perché la graduatoria prioritaria è esaurita, non modifica la durata della supplenza, che resta determinata dalla natura della vacanza e dalla disciplina legale.
- La disciplina legale imperativa sulla durata delle supplenze sostituisce il termine difforme apposto al contratto individuale ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 25 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 5048/2020 del 25/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4886/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4883/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4882/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4879/2020 del 24/02/2020
- Sentenza lavoro · 24 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 4881/2020 del 24/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →