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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5048/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docente)

La controversia

Il docente, iscritto nelle graduatorie permanenti della scuola, aveva ricevuto dal 2004 al 2010 incarichi di supplenza relativi a posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre, ma con contratti il cui termine non arrivava al 31 agosto. Aveva quindi chiesto il riconoscimento del diritto a supplenze annuali e il pagamento delle retribuzioni di luglio e agosto per ciascun anno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando che le supplenze avrebbero dovuto essere conferite sino al 31 agosto e condannando il Ministero al pagamento delle retribuzioni relative. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 535/2013 depositata il 29 novembre 2013, aveva accolto l’appello del Ministero e riformato la decisione, ritenendo che la disciplina delle supplenze regolasse soltanto l’azione amministrativa e che la sua violazione non incidesse sulla validità del contratto. Con un unico motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, il docente ha denunciato violazione della L. n. 124/1999, art. 4, degli artt. 74 e 527 del D.Lgs. n. 297/1994 e degli artt. 1339, 1374, 1418 e 1419 c.c. Ha sostenuto che, una volta definiti gli organici e verificati i presupposti legali, l’amministrazione fosse vincolata a individuare la durata della supplenza secondo i criteri normativi; la violazione avrebbe inciso sulla clausola di durata del contratto, imponendo la sostituzione del termine con quello legale.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo e cassato la sentenza d’appello. Ha affermato che il posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre dà luogo a una supplenza annuale, con termine al 31 agosto, e che la disciplina non costituisce una mera regola di condotta per l’amministrazione: per il suo carattere imperativo incide sul contenuto della clausola di durata. La violazione determina la nullità parziale del regolamento negoziale e la sostituzione del termine contrattuale con quello previsto dalla legge. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 124/1999, art. 4

    Il criterio discretivo utilizzato dal legislatore per individuare le diverse tipologie di supplenza è dunque rappresentato dalla natura e dall’emergenza temporale della vacanza, che condiziona anche la scelta della graduatoria dalla quale attingere il nominativo dell’aspirante all’assunzione.

    La natura e la collocazione temporale della vacanza determinano la tipologia di supplenza e, in relazione a essa, la graduatoria da utilizzare.

  • D.M. n. 201/2000, art. 1, comma 5

    La norma regolamentare, inoltre, è assolutamente chiara nel prevedere che la natura della vacanza ha diretta incidenza sul termine finale da apporre al contratto individuale e pertanto, ove la supplenza si riferisca ad un posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre non può essere rimessa al dirigente scolastico la scelta sulla durata dell’assunzione, impedita dalla valutazione già espressa in via generale ed astratta dal legislatore.

    La durata contrattuale è vincolata alla tipologia di vacanza: per un posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre il dirigente non può scegliere un termine diverso da quello previsto per la supplenza annuale.

  • D.M. n. 131/2007, art. 1

    Di analogo tenore è il D.M. n. 131 del 2007, art. 1 adottato per adeguare le disposizioni regolamentari all’avvenuta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ed esaurimento.

    Il regolamento del 2007 conserva, dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, la disciplina regolamentare delle tipologie di supplenza e dei relativi termini.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    Le disposizioni sopra richiamate, di carattere imperativo per la natura degli interessi che le stesse perseguono, non si limitano a dettare una regola di comportamento ma incidono sul contenuto della clausola di durata e quindi, pur in difetto di una previsione espressa, la loro violazione determina la nullità in parte qua del regolamento negoziale e la sostituzione, ex art. 1419 c.c., comma 2, del termine apposto con quello previsto dal legislatore.

    La violazione della norma imperativa che determina la durata della supplenza comporta la nullità parziale della clausola contrattuale e la sostituzione del termine pattuito con quello stabilito dalla disciplina legale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato.

    Nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un posto della scuola pubblica è vacante e disponibile entro il 31 dicembre, la supplenza è annuale e il contratto deve avere termine al 31 agosto; la durata non è rimessa alla scelta discrezionale del dirigente scolastico.
  • Le disposizioni imperative che individuano la tipologia e la durata della supplenza non si limitano a imporre una regola di comportamento all’amministrazione: incidono sul contenuto della clausola contrattuale di durata.
  • La violazione della disciplina imperativa sulla durata della supplenza determina la nullità parziale del contratto limitatamente al termine e la sostituzione di quest’ultimo con quello previsto dalla legge.
  • Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie sono titolari del diritto soggettivo a essere assunti nel rispetto dell’ordine della graduatoria quando ricorrono le condizioni legali per il conferimento della supplenza.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiNullità

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