Cassazione Civile, Ordinanza n. 23134/2021 del 19/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti, rilevando che tale evenienza determina l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, in presenza dell'adesione delle controparti alla rinuncia, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c. Il giudizio di cassazione è stato pertanto dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudizio di legittimità aveva ad oggetto il ricorso proposto contro la sentenza n. 3258/2018 della Corte d'appello di Milano. Tuttavia, prima della decisione, la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal difensore. I controricorrenti hanno a loro volta depositato atto di accettazione della rinuncia, anch'esso sottoscritto dalle parti e dal difensore. La vicenda processuale si è quindi chiusa per effetto della rinuncia al ricorso accettata dalle controparti.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti, produce l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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