Cassazione Penale, Sentenza n. 22952/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze (una di applicazione della pena su richiesta delle parti e due pronunce in rito abbreviato) e la determinazione dell'aumento della pena in misura contenuta. Contestava in particolare l'individuazione della violazione piu' grave, l'erronea quantificazione della pena base (erroneamente indicata nel provvedimento come multa di €600 invece di €400) e la mancata considerazione, nella determinazione degli aumenti per i reati satellite, della riduzione premiale prevista per i riti speciali (rito abbreviato/accordo per applicazione della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che, in sede esecutiva, la "violazione piu' grave" deve essere individuata con riferimento alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione (art. 187 disp. att. c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite), quindi non ha ritenuto errata la scelta della sentenza piu' grave effettuata dal Gip. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa alla necessita' di recepire l'accordo delle parti (art. 188 disp. att. c.p.p. non applicabile nel caso misto). Tuttavia ha annullato in parte l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla determinazione quantitativa della pena, perché il giudice dell'esecuzione non ha chiarito se, nel calcolo degli aumenti per i reati satellite, abbia tenuto conto della riduzione aritmetica prevista per il rito abbreviato: per tale motivo la sentenza e' stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata al Gip del Tribunale di Parma per nuovo giudizio, in diversa persona fisica; il resto del ricorso e' stato respinto.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che autoriza l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; qui la base formale del ricorso.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
In sede esecutiva la "pena piu' grave inflitta" che individua la violazione piu' grave deve essere considerata nella misura concretamente irrogata dal giudice della cognizione; la Corte ha confermato tale principio richiamando le Sezioni Unite.
art. 442 cod. proc. pen.
comma 2 (riduzione per il rito abbreviato)
La riduzione per il rito abbreviato e' aritmetica e va conteggiata anche ai fini della quantificazione dell'aumento per continuazione; il giudice dell'esecuzione deve indicare in motivazione di averla tenuta in considerazione.
art. 81 cod. pen.
Prevede l'aumento per il reato continuato/concorrente; in executivis l'aumento va determinato avendo conto delle punte concrete e delle riduzioni applicate ai singoli giudizi.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Il modulo procedimentale previsto si applica solo quando vi sono piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti; non si applica nella fattispecie mista (sentenze applicative + sentenze in rito abbreviato).
art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che la disciplina del concorso formale e del reato continuato si applica anche quando concorrono reati per i quali la pena e' stata applicata su richiesta delle parti e altri reati; da cio' deriva che il giudice dell'esecuzione conserva il potere di determinare l'aumento sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e, quindi, per la quantificazione dell'aumento in caso di continuazione; rimesso alla valutazione motivata del giudice, salvo obbligo di considerare riduzioni aritmetiche previste per i riti.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà) e altre pronunce richiamate
Confermano il principio che in executivis la misura della pena concretamente inflitta dal giudice di merito e' il parametro per individuare la violazione piu' grave e che la riduzione per il rito abbreviato va considerata nella quantificazione dell'aumento, con obbligo motivazionale quando rilevante.
Massime di principio
- In sede esecutiva per individuare la violazione piu' grave si deve guardare alla pena concretamente irrogata nel dispositivo della sentenza di merito, non alla pena edittale astratta.
- Se un reato satellite e' stato deciso con rito abbreviato, l'aumento per continuazione deve tener conto della riduzione aritmetica prevista per tale rito: il giudice dell'esecuzione deve esplicitare in motivazione di averla considerata e come e' stata calcolata.
- L'accordo tra le parti sulla quantificazione dell'aumento non e' automaticamente vincolante in esecuzione quando il fascicolo riguarda sentenze miste (applicazione della pena su richiesta delle parti e riti abbreviati): l'art. 188 disp. att. non opera sempre, e il giudice conserva discrezionalita' ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Errori materiali nella trascrizione della pena (es. importo della multa) devono essere corretti, ma costituiscono motivo di annullamento solo se incidono sulla determinazione complessiva della pena in violazione dei criteri normativi.
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione non chiarisce il criterio aritmetico adottato per le riduzioni o per gli aumenti, la Cassazione puo' annullare la determinazione della pena e disporre il rinvio ad altro giudice per nuovo esame.
- Per evitare annullamenti, il giudice dell'esecuzione deve: indicare correttamente la pena base concretamente inflitta, descrivere i calcoli degli aumenti e delle riduzioni (inclusa la riduzione per rito abbreviato) e motivare esplicitamente le scelte di quantificazione.
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