Sentenza n. 14198/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente. La domanda, presentata il 29 aprile 2025, era identificata come domanda n. 44279. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento e del termine complessivo di 120 giorni, desunto dall’art. 2 della l. n. 241/1990 e dall’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Il Collegio ha rilevato che l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 impone all’autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni, mentre il comma 6 prevede che il provvedimento sul riconoscimento sia adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi, pari a 120 giorni, ove siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di pronunciarsi entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell’azione contro il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se occorrono integrazioni, richiederle all’interessato.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale autorità competente.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Ai fini dell’azione contro il silenzio-inadempimento è sufficiente dimostrare la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Il termine massimo complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento è pari a quattro mesi, ossia 120 giorni, quando l’autorità richieda le integrazioni documentali previste dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
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