Cassazione Penale, Sentenza n. 29125/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una legale rappresentante di una società ritenuta responsabile, in concorso con il coniuge amministratore di fatto, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per le annualità d'imposta 2011 e 2012; per il 2010 vi era già declaratoria di prescrizione e una parziale assoluzione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione, lamentando una valutazione parziale del materiale probatorio, l'omessa considerazione delle prove a discarico e la mancata valorizzazione del ruolo preponderante del coniuge condannato in altro giudizio; 2) violazione degli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 e motivazione illogica, sostenendo una contraddizione interna alla decisione che, da un lato, affermava la fittizietà delle operazioni e, dall'altro, ammetteva che i lavori e servizi descritti in fattura non erano esclusi in radice; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prescrizione, deducendo che il termine fosse già maturato prima della decisione d'appello; 4) violazione dell'art. 43 c.p. e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, contestando che la condanna fosse fondata su una responsabilità di posizione e non su una concreta prova del dolo specifico richiesto dal reato tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché manifestamente infondati, generici e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che i giudici di merito avevano erroneamente calcolato il termine di prescrizione: tenendo conto della pena massima allora prevista, del termine ordinario, degli effetti degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, la prescrizione risultava maturata prima della sentenza impugnata, precisamente al 9/1/2025. Ne consegue l'annullamento della sentenza senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Integra la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ribadisce che vi rientrano anche le operazioni solo parzialmente o relativamente inesistenti, quando il documento fiscale rappresenti un corrispettivo superiore al reale.
art. 17 d.lgs. n. 74/2000
È richiamato ai fini del computo della prescrizione, con applicazione dell'aumento del termine base e valutazione degli atti interruttivi e delle sospensioni.
art. 17 comma 1 bis d.lgs. 74/2000
La Corte lo usa per determinare l'aumento del termine di prescrizione previsto per il reato tributario contestato.
art. 110 c.p.
È evocato dalla difesa per contestare il concorso di persone; la Corte ritiene però che la responsabilità dell'imputata sia stata desunta da indici fattuali concreti e non da una mera responsabilità di posizione.
art. 43 c.p.
È richiamato dalla difesa in relazione all'elemento soggettivo; la Corte esclude che la condanna si fondi su automatismi, valorizzando invece plurimi indici da cui inferire la consapevolezza dell'imputata.
art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.
È invocato quale vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
È invocato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito: censure che si limitino a contrapporre una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili se risultano generiche o meramente oppositive.
- In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la fattispecie può integrarsi anche quando le operazioni siano solo relativamente o parzialmente inesistenti; la prova dell'inesistenza può essere tratta da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, come la retrocessione delle somme, la coincidenza temporale dei movimenti e l'assenza di una causale economica plausibile.
- L'elemento soggettivo del reato tributario può essere desunto da indici fattuali convergenti, quali la reiterazione delle condotte, il ruolo formale del soggetto nell'ente, l'entità degli importi e la mancanza di spiegazioni alternative; non occorre una prova diretta della finalità evasiva se il quadro indiziario consente di inferirla logicamente.
- La responsabilità dell'amministratore di diritto non può essere affermata per il solo fatto della carica formale o del rapporto con l'amministratore di fatto, ma può essere riconosciuta quando il giudice accerti, con motivazione coerente, una partecipazione consapevole al meccanismo fraudolento.
- Ai fini della prescrizione nei reati tributari, il termine va calcolato tenendo conto della disciplina speciale applicabile ratione temporis, del termine base, degli eventuali aumenti, degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione; un errore nel computo che evidenzi la maturazione della prescrizione prima della decisione impone l'annullamento senza rinvio.
- Quando il reato risulta estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza, anche se i motivi concernenti responsabilità e prova risultano inammissibili.
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