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Sentenza

Sentenza del 20/06/2016 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO - IVA - Cessioni intracomunitarie. Onere della prova al contribuente cedente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero dell'IVA su cessioni asseritamente intracomunitarie verso un operatore tedesco. Deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per la mancata allegazione integrale del processo verbale di constatazione e degli atti acquisiti presso i vettori, l'omessa o insufficiente valutazione delle proprie osservazioni al PVC e l'erronea attribuzione al regime di non imponibilità IVA della natura di agevolazione. Nel merito sosteneva di aver provato l'effettiva esportazione mediante CMR, dichiarazioni del cessionario e documentazione fiscale tedesca, invocando inoltre la propria buona fede e la clausola "franco fabbrica".

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione dell'avviso, la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati, senza necessità di allegarli integralmente. Ha inoltre stabilito che il cedente deve provare l'effettiva movimentazione fisica dei beni verso un altro Stato membro oppure, quando tale prova manchi, la propria buona fede mediante adeguati elementi documentali. Le CMR sono state ritenute inattendibili perché i vettori indicati ne avevano disconosciuto firme, timbri e rapporti di trasporto; le dichiarazioni del cessionario e la dichiarazione IVA tedesca sono state considerate insufficienti. Le cessioni sono state quindi assoggettate a IVA ordinaria, con responsabilità del cedente anche in base al principio di cartolarità della fattura. Nova Inox è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 41 del decreto-legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993

    Cessioni intracomunitarie non imponibili

    La non imponibilità richiede che i beni siano effettivamente trasferiti in un altro Stato membro e pervenuti al cessionario indicato.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere di provare i presupposti della cessione intracomunitaria grava sul cedente che emette la fattura senza applicare l'IVA.

  • Artt. 46 e 50 del decreto-legge n. 331/1993

    Impongono gli adempimenti documentali e dichiarativi collegati alle cessioni intracomunitarie e sostengono l'onere del cedente di dimostrare l'effettività dello scambio.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    L'avviso può richiamare altri atti senza allegarli integralmente, purché ne riporti il contenuto essenziale e consenta al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.

  • Art. 56, quinto comma, del DPR n. 633/1972, come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 32/2001

    In materia IVA è sufficiente la motivazione per relationem con riproduzione degli elementi essenziali dell'atto richiamato.

  • Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione di documenti anche in grado d'appello quando essi supportano temi di prova già dedotti.

  • Art. 2700 del codice civile

    Attribuisce efficacia privilegiata agli atti pubblici quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, salvo querela di falso; la decisione ne richiama il principio per le dichiarazioni raccolte dagli organi verificatori.

  • Artt. 6, commi 4 e 5, del DPR n. 633/1972

    Per il principio di cartolarità, l'IVA è dovuta quando la fattura è emessa, anche se l'operazione è inesistente o descritta in modo non corrispondente alla realtà.

  • Art. 221 del codice di procedura civile

    È richiamato in relazione alla querela di falso e all'efficacia privilegiata degli atti contestabili con tale strumento.

Massime di principio

  • Chi applica la non imponibilità a una cessione intracomunitaria deve dimostrare, con elementi coerenti e affidabili, che la merce ha effettivamente lasciato l'Italia ed è giunta nello Stato membro del cessionario.
  • La sola CMR o altra documentazione formalmente regolare non è sufficiente se il vettore nega il trasporto, disconosce firme e timbri o non risulta avere effettuato l'operazione.
  • Nelle vendite franco fabbrica il cedente non è automaticamente esonerato da ogni controllo: deve adottare una diligenza professionale adeguata e predisporre strumenti per documentare la consegna e la destinazione dei beni.
  • Quando la prova diretta della movimentazione manca, il cedente può tentare di dimostrare la propria buona fede, ma deve fornire fatti concreti e documenti predisposti anche prima della vendita, non mere dichiarazioni successive del cessionario.
  • È opportuno prevedere contrattualmente l'obbligo del cessionario di fornire incarico al vettore, prova dello scarico e conferma della consegna, conservando anche richieste, solleciti, assicurazioni e ulteriori tracce oggettive del trasporto.
  • Un avviso di accertamento motivato per relationem può essere valido anche senza allegazione integrale degli atti richiamati, se riproduce il loro contenuto essenziale e permette una difesa effettiva.
  • Se il cedente non dimostra i presupposti della non imponibilità, l'operazione può essere riqualificata come imponibile in Italia e l'IVA può essere richiesta al soggetto che ha emesso la fattura.

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