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Ordinanza

Ordinanza n. 2461/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, Sezione II, n. 3408/2022 in data 27 dicembre 2022.

Giustizia amministrativa202400158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 3408/2022, oggetto di attività commissariale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio è stato promosso per l'esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 3408/2022. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Comune ha adottato la determinazione n. 263/2025, con la quale ha disposto, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione della particella n. 445 e della servitù di acquedotto sulla particella n. 489. Il provvedimento è stato notificato individualmente agli interessati e il Comune ha corrisposto la somma di euro 23.718,55. Il commissario ad acta ha depositato una relazione il 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il Comune ha effettuato la scelta prescritta dal giudicato, adottando il titolo acquisitivo e provvedendo al pagamento dovuto. Le eventuali contestazioni relative all'esatta quantificazione delle somme corrisposte e al recupero dell'importo che il Comune assume versato in eccedenza non richiedono ulteriori attività sostitutive del commissario ad acta. Il Collegio ha pertanto dichiarato che il commissario non è tenuto a compiere ulteriori adempimenti, ha disposto la cessazione dell'incarico commissariale e la chiusura del ricorso nel sistema informatico.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Il Comune ha utilizzato il potere di acquisizione sanante della particella e della servitù, ritenuto idoneo a dare esecuzione alla scelta prescritta dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato adottando il titolo acquisitivo prescritto e provvedendo al pagamento dovuto, il commissario ad acta non deve compiere ulteriori attività sostitutive.
  • Le contestazioni sull'esatta quantificazione delle somme pagate o sul recupero di somme che l'amministrazione assume essere state versate in eccedenza non impongono, di per sé, la prosecuzione dell'attività del commissario ad acta quando gli adempimenti conformativi risultano eseguiti.
  • L'adozione dell'atto acquisitivo ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, la sua notificazione individuale agli interessati e il pagamento della somma prevista integrano l'esecuzione del giudicato, con conseguente cessazione dell'incarico commissariale.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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