Cassazione Civile, Sentenza n. 27312/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul calcolo e spettanza degli interessi dovuti su un rimborso IRPEG relativo al 1992: la banca chiedeva la applicazione dell'art. 44 d.P.R. n. 602/1973 (regime generale) per ottenere interessi anche sul primo semestre del 1994 e il riconoscimento degli interessi ultradecennali ex art. 1, commi 139 e 140, l. n. 244/2007; l'Agenzia sosteneva l'applicabilità dell'art. 44 bis d.P.R. n. 602/1973 (rimborsi automatizzati/collettivi con liquidazione a norma dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973), con la conseguenza che il primo semestre 1994 non andava computato e non sussisteva diritto agli interessi ultradecennali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha ritenuto che il punto decisivo sia il momento genetico del rapporto tributario: il credito nasceva da dichiarazione dei redditi ed è quindi regolato dalla disciplina dei rimborsi derivanti da liquidazioni automatiche ex art. 36 bis d.P.R. 600/1973; perciò si applica la disciplina speciale di cui all'art. 44 bis d.P.R. 602/1973, con esclusione dei presupposti per il calcolo degli interessi ultradecennali previsti dalla legge n. 244/2007. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 44
Norma generale sui rimborsi: la ricorrente invocava questa norma per ottenere interessi estesi; la Corte ha ritenuto che, pur essendo norma generale, il suo ambito non prevale quando il rapporto tributario è sorto su dichiarazione soggetta a controllo automatizzato
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 44 bis
Disciplina speciale dei rimborsi derivanti da liquidazioni automatizzate/collettive: la Corte ha stabilito che si applica quando il credito trae origine da dichiarazione sottoposta alla procedura di cui all'art. 36 bis, ancorando l'applicabilità al momento genetico del rapporto tributario, indipendentemente dalle successive modalità e tempistiche di erogazione
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600 - art. 36 bis
Regola la liquidazione automatizzata sui dati di dichiarazione; la Corte ha considerato decisivo che il credito derivasse da una dichiarazione soggetta a tale procedura, sufficiente a richiamare la disciplina speciale dei rimborsi
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 42 bis
Descrive la procedura informatica collettiva dei rimborsi; la Corte ha richiamato l'articolo nel confronto interpretativo ma ha stabilito che, anche se il rimborso materiale è avvenuto successivamente in modo 'individuale', la disciplina di 44 bis può comunque trovare applicazione se il credito nasce da dichiarazione e dalla procedura automatizzata
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 1, commi 139 e 140
Prevede interessi ultradecennali: la Corte ha ritenuto che i presupposti per il loro riconoscimento non sussistono quando si applica la disciplina dei rimborsi automatizzati ex art. 44 bis
Codice Civile - art. 2697
Norma sul'onere della prova: è stata richiamata nella censura della ricorrente ma la Corte ha ancorato la soluzione al momento genetico del rapporto tributario, riducendo l'efficacia della contestazione probatoria in termini di qualificazione della procedura di rimborso
Codice Civile - art. 2729
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla prova degli atti pubblici/contestazioni; non ha modificato l'applicazione della disciplina speciale ancorata alla genesi del credito
Codice Civile - art. 1962
Richiamato dalla Corte per evidenziare che i criteri interpretativi negoziali basati sul comportamento successivo non sono pienamente trasferibili al rapporto tributario autoritativo; per il diritto tributario è preferibile ancorare la disciplina al momento di nascita del rapporto
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto
Massime di principio
- Per determinare la disciplina dei rimborsi tributari occorre guardare al 'momento genetico' del credito: se il credito nasce da dichiarazione e rientra nelle liquidazioni automatiche ex art. 36 bis, si applica la disciplina speciale dei rimborsi (art. 44 bis), indipendentemente dalle successive modalità o ritardi nell'erogazione effettiva
- Quando si applica l'art. 44 bis, le regole speciali possono escludere il computo di periodi utili ai fini di interessi (come il primo semestre indicato dalla banca) e precludere il riconoscimento di interessi ultradecennali previsti da altra disposizione, salvo che non emergano situazioni diverse già in origine
- La qualificazione del rimborso come 'automatizzato/collettivo' non va basata unicamente sulla modalità materiale del pagamento successivo: il dato decisivo è se il credito è emerso da liquidazione automatica della dichiarazione
- Se il contribuente vuole contestare l'applicabilità della disciplina speciale, è utile produrre documentazione che dimostri che il rimborso non è mai rientrato nella procedura automatizzata, o che sia stato attribuito e gestito in tutto il suo ciclo in modo individuale fin dall'origine
- In caso di ritardi o modalità di erogazione pregiudizievoli, il rimedio alternativo può essere l'azione di risarcimento per danno da ritardo nella restituzione, ma non necessariamente il riconoscimento di interessi aggiuntivi se la disciplina speciale esclude tali interessi
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