Sentenza n. 2385/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 4/2024 (doc.1), depositata e resa pubblica il 15.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 667/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta del docente per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero il 19 aprile 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato ordinato al Ministero di riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità 2020/2021 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. È stato dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quale penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al Ministero, e fondato, poiché il giudicato del giudice ordinario riconosceva documentalmente il diritto della ricorrente agli importi indicati e l'Amministrazione non aveva provato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, 60 giorni per determinare definitivamente il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione; nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte, perché, alla luce dei criteri indicati dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, la misura sarebbe stata manifestamente iniqua nel caso concreto, anche in considerazione della nomina del commissario e dell'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, la nomina del commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro quale penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; la nomina del commissario ad acta e le peculiarità del debitore pubblico possono giustificarne il diniego.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La disposizione è applicata mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando il giudicato riconosce documentalmente una somma dovuta e l'amministrazione non deduce né dimostra l'avvenuto pagamento, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o quando ricorrano altre ragioni ostative, anche in considerazione della nomina del commissario ad acta, della natura pubblica del debitore e delle circostanze del ritardo.
- L'attività commissariale affidata a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comporta il riconoscimento di un compenso ulteriore quando rientra nei suoi compiti istituzionali.
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