Cassazione Penale, Sentenza n. 6598/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/02/2022 con cui il Tribunale del riesame di Reggio Emilia aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso nell'ambito di indagini per reati contestati ex art. 4 L. 401/89 e artt. 5 e 8 D.Lgs. 74/2000. Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), contestando che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato le memorie difensive e la mancanza del fumus commissi del reato; 2) vizio procedurale relativo a cancellazione/fissazione di udienza e irregolarità della nomina/nomina del difensore (art. 606 lett. c) e rimandi agli artt. 178 e 179 c.p.p.); 3) doglianze sulla sussistenza del reato ex art. 4 L. 401/89 in relazione alla presunta illegittima discriminazione introdotta dalla circolare ADM 9/6/2016 e dalle reiterate proroghe normative (incidenza su libertà di stabilimento e concorrenza ex artt. 49, 56 TFUE), con richieste di sollevare questioni di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 11, 41 e 117 Cost. e impugnazione di norme e circolari amministrative che avrebbero impedito l'accesso al mercato a operatori stranieri (es. "Ulisse GMBH").
La decisione
Il ricorrente ha depositato presso la Corte una rinuncia all'impugnazione (ai sensi dell'art. 589, comma 2 c.p.p.) per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al dissequestro. Per tale motivo la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ridotta di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. La Corte non è pertanto entrata nel merito delle questioni sostanziali (valutazione del fumus, profili comunitari e costituzionali o vicende amministrative) essendo sopravvenuta la perdita di interesse all'impugnazione.
Norme richiamate
art. 4 L. 401/89
Norma penale oggetto della contestazione (illecito connesso alla raccolta scommesse). Invocata dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del fumus, ma non esaminata nel merito dalla Corte a causa della rinuncia e dell'inammissibilità del ricorso.
artt. 5 e 8 D.Lgs. 74/2000
Norme richiamate in relazione a ipotesi di natura fiscale/tributaria connesse all'indagine; anche queste questioni non sono state valutate nel merito dalla Corte per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Norma che disciplina i motivi di cassazione sollevati (vizi di motivazione e violazioni di norme processuali). I vizi sono stati prospettati dal ricorrente ma la Corte non ha proceduto alla loro valutazione di merito in ragione della rinuncia.
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la rinuncia all'impugnazione. La Corte ha preso atto della rinuncia depositata e ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in forza di tale rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato la sanzione nella misura ridotta, disponendo il pagamento di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
TFUE, artt. 49 e 56
Principi comunitari invocati dal ricorrente (libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi) per censurare il regime prorogatorio italiano; prospettati ma non esaminati dalla Corte a causa della sopravvenuta inammissibilità.
art. 88 TULPS
Riferimento alla licenza di Polizia per esercizio di attività di gioco; menzionata dal ricorrente come requisito mancante per l'operatore estero, ma non valutata nel merito dalla Corte.
Costituzione, artt. 3, 11, 41, 117, comma 1
Norme costituzionali invocate per prospettare profili di illegittimità delle proroghe e discriminazione; la Corte non ha sollevato o deciso questioni di costituzionalità perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Circolare ADM n. RU 54917 del 9 giugno 2016
Atto amministrativo ritenuto dal ricorrente fonte di discriminazione e di proroga irrazionale del regime concessorio; la questione relativa alla circolare è stata sollevata ma non esaminata dalla Corte in questa sede.
L. 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 comma 1048; L. 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1096; D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 art. 24 comma 1
Norme e disposizioni legislative citate come atti che hanno determinato proroghe/riprotezioni del regime concessorio; richiamate dal ricorrente per sostenere la violazione di principi comunitari e costituzionali, ma non oggetto di decisione da parte della Corte nella presente sentenza.
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione dell'interesse (es. per dissequestro) porta all'inammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte in genere non entra nel merito se manca l'interesse a mantenere l'impugnazione.
- La rinuncia formale all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. determina l'inammissibilità e può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare prima di proporre ricorso il rischio di sopravvenienze che possano rendere inutile l'azione.
- Questioni rilevanti di diritto comunitario o costituzionale (es. violazione degli artt. 49/56 TFUE o del principio di uguaglianza costituzionale) devono essere adeguatamente documentate e collegate a un interesse concreto dell'impugnante; se l'interesse viene meno la Corte non provvede alla valutazione sostanziale.
- Le censure di carenza di motivazione o di errori procedurali devono essere specifiche e supportate dal materiale processuale probatorio già depositato: in sede di riesame è importante far emergere chiaramente gli elementi che dimostrano l'assenza del fumus del reato.
- Le irregolarità nella notifica e nella nomina del difensore vanno tempestivamente contestate e comprovate in atti, poiché profili procedurali non adeguatamente documentati rischiano di essere ritenuti inammissibili o irrilevanti se sopraggiungono fatti che estinguono l'interesse.
- Prima di proporre impugnazioni di rilievo costituzionale o comunitario, valutare la strategicità e la tempestività (anche rispetto a ricorsi amministrativi/giudizi contenziosi già pendenti), poiché la valutazione della Corte penale suprema si limita a questioni che restano attuali e pertinenti al processo.
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