Cassazione Civile, Ordinanza n. 19077/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario una intimazione di pagamento, deducendone la nullità per omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi, aggi e compensi di riscossione, per mancata allegazione degli atti prodromici, per omessa sottoscrizione dell’atto notificato, per genericità rispetto agli obblighi di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e per omessa indicazione dei tributi da pagare. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, rilevando in via principale che l’appello era inammissibile perché privo di specifiche censure alla sentenza di primo grado e consistente nella mera riproposizione delle eccezioni già esaminate. In cassazione il contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la nullità dell’intimazione per le indicate carenze formali e la violazione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso sia il controricorso. Ha ritenuto il controricorso improcedibile/inidoneo perché non ritualmente notificato, richiamando il principio per cui nel giudizio di cassazione la notifica del controricorso è necessaria per attivare il contraddittorio. Quanto al ricorso, la Corte ha osservato che la sentenza di appello conteneva una statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello, non impugnata dal contribuente; per effetto di ciò, le ulteriori argomentazioni di merito svolte dalla CTR erano solo ad abundantiam e non potevano essere oggetto di censura autonoma. Le doglianze del ricorrente erano dunque inammissibili per difetto di interesse, poiché non investivano la ratio decisoria della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
il controricorso deve essere notificato alla controparte; il solo deposito in Corte non è sufficiente a svolgere la funzione di attivazione del contraddittorio.
art. 378 c.p.c.
le osservazioni in memoria presuppongono che la parte abbia acquisito legale conoscenza del controricorso ritualmente notificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
nel procedimento camerale la parte priva di un controricorso rituale non può compiere attività processuali ulteriori nel periodo rilevante.
art. 366 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 370 c.p.c. come norma che concorre a definire i requisiti essenziali dell’atto di controricorso.
art. 360 c.p.c.
indica i vizi denunciati in cassazione dal ricorrente, relativi a violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 19 d.lgs. 546/1992
invocato dal ricorrente come parametro degli obblighi informativi dell’atto impugnato; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente quale parametro del diritto di difesa, ma la Corte non ne valuta il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controricorso è tale solo se ritualmente notificato alla controparte; il mero deposito presso la Corte non basta a instaurare validamente il contraddittorio.
- Quando la sentenza impugnata contiene una statuizione pregiudiziale autonoma e idonea a sorreggerne il dispositivo, l’impugnazione deve investire specificamente tale ratio decidendi; le censure rivolte solo alle argomentazioni di merito svolte in via subordinata o ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse.
- Se il giudice di appello dichiara inammissibile l’impugnazione, le successive considerazioni sul merito non sono necessarie alla decisione e non assumono autonoma portata decisoria.
- In sede di legittimità, la parte che non censura la ratio decisoria effettivamente posta a base della sentenza non può ottenere un sindacato sulle argomentazioni meramente aggiuntive del giudice di merito.
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